IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Visto il  decreto  22  novembre  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale delle Repubblica italiana  n.  284  del  6  dicembre  2011,
concernente  la  modifica  del  disciplinare  di   produzione   della
denominazione di origine controllata dei vini «Pentro di  Isernia»  o
«Pentro»; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Mipaaf - sezione prodotti DOP  e  IGP  -
vini DOP  e  IGP,  concernente  l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte
per conformare gli stessi  alla  previsione  degli  elementi  di  cui
all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e
l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici  ai  fini  dell'inoltro
alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3,
del regolamento (CE)  n.  1234/2007,  ivi  compreso  il  disciplinare
consolidato ed il relativo fascicolo tecnico  della  DOP  «Pentro  di
Isernia» o «Pentro»; 
  Vista la sentenza del Consiglio  di  Stato  n.  62/2014,  resa  sul
ricorso in appello presentato dalla  ditta  Antonio  Valerio  s.r.l.,
presentato contro il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali ed altri, avverso  talune  previsioni  del  citato  decreto
ministeriale  22  novembre  2011,  concernenti  alcune   disposizioni
dell'art. 2 e dell'art. 5 dell'annesso disciplinare della DOC «Pentro
di Isernia» o «Pentro»; 
  Considerato che la citata sentenza, in accoglimento del ricorso  in
appello ed in riforma della sentenza  di  primo  grado,  ha  disposto
l'annullamento del citato decreto ministeriale 22 novembre  2012  per
la parte oggetto del ricorso e, in particolare  ha  disposto  che  il
procedimento dovra' essere parzialmente rinnovato, mediante il rinvio
al Comitato nazionale  vini  perche'  si  pronunci  nuovamente  sulle
controdeduzioni  dell'Azienda   Colle   Sereno   ed   altri,   previa
acquisizione di un nuovo parere  della  competente  regione  e  delle
repliche del consorzio di tutela interessato; 
  Considerato che ai sensi delle  vigenti  disposizioni  procedurali,
tra le competenze dell'attuale comitato vini DOP e IGP  inteso  nella
sua intera compagine, cosi' come istituito ai sensi dell'art. 16  del
citato decreto legislativo n. 61/2010, non vi  rientra  quella  della
valutazione  diretta  delle  istanze  e  controdeduzioni  di  cui  al
precedente considerato, ma la stessa valutazione, ai  sensi  all'art.
8, comma 2, del citato  decreto  ministeriale  7  novembre  2012,  e'
demandata  ad  un'apposita  Conferenza  dei  servizi  convocata   dal
Ministero, con la partecipazione del presidente del  Comitato  o  suo
delegato, con la competente regione  (regione  Molise),  il  soggetto
richiedente (Consorzio di tutela vini Molise) e il  soggetto  che  ha
presentato le osservazioni (Azienda Colle Sereno ed altri) e che,  in
tal senso, e' stata convocata dal Ministero la Conferenza dei servizi
in questione per il giorno 12 giugno 2014; 
  Considerato altresi' che la  procedura  per  la  valutazione  delle
istanze in questione, in esecuzione  della  richiamata  sentenza  del
Consiglio  di  Stato,  e'  da  intendersi  quale   prosecuzione   del
procedimento relativo alla richiesta  di  modifica  del  disciplinare
della DOC in questione,  che  ha  portato  all'adozione  del  decreto
ministeriale 22 novembre 2011, posto in essere  in  conformita'  alle
disposizioni transitorie di cui all'art. 73, par. 1, del  regolamento
CE n. 607/2009; 
  Visto l'esito della predetta Conferenza dei servizi, nel cui ambito
procedurale  di  cui  all'art.  8,  comma  2,  del   citato   decreto
ministeriale 7 novembre 2012: 
  e' stato acquisito il parere della regione Molise sulle  richiamate
controdeduzioni, nonche' sono state acquisite le repliche del  citato
Consorzio di tutela; 
  al termine della riunione il Ministero, d'intesa con il  presidente
del Comitato nazionale vini DOP e IGP  e  la  regione  Molise,  hanno
deciso  di  accogliere  parzialmente  le  predette   controdeduzioni,
limitatamente alla riduzione  del  periodo  di  invecchiamento  della
tipologia rosso di cui all'art.  5  della  proposta  di  disciplinare
della DOC in questione, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  236
del 10 ottobre 2011, e di confermare  invece  la  formulazione  della
base ampelografica per la tipologia di vino bianco di cui all'art.  2
della predetta proposta di disciplinare, ivi compresa  la  previsione
della  deroga  decennale  per  consentire  l'adeguamento  della  base
ampelografica; 
  Ritenuto, in esecuzione della richiamata sentenza del Consiglio  di
Stato ed a titolo di  prosecuzione  del  richiamato  procedimento  di
modifica del disciplinare posto in essere ai sensi delle disposizioni
transitorie di cui al citato art. 73, par. 1, del regolamento  CE  n.
607/2009, di dover apportare l'apposita modifica agli articoli 2 e  5
del disciplinare di  produzione  della  DOC  «Pentro  di  Isernia»  o
«Pentro» annesso al citato decreto ministeriale 22 novembre 2011, nei
termini conseguenti all'esito della predetta Conferenza dei servizi; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino DOP «Pentro di Isernia» o «Pentro», cosi' come approvato con  il
citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di  dover  comunicare
la modifica in questione alla Commissione U.E., tramite il sistema di
informazione messo a disposizione dalla Commissione  U.E.,  ai  sensi
dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a)  del  regolamento  (CE)  n.
607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Agli articoli  2  e  5  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine controllata «Pentro di Isernia» o  «Pentro»,
cosi' come approvato con il decreto ministeriale 22 novembre  2011  e
come successivamente  consolidato  con  il  decreto  ministeriale  30
novembre 2011 richiamati in premessa, sono apportate le modifiche che
figurano nel testo allegato. 
  2. La modifica al disciplinare consolidato  della  DOP  «Pentro  di
Isernia» o «Pentro», di cui al  comma  1,  sara'  inserita  sul  sito
internet del Ministero e comunicata alla Commissione  U.E.,  ai  fini
dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla
stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e
3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel  rispetto  delle  procedure
richiamate in premessa. 
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  sul  sito  internet   del
Ministero - sezione prodotti DOP e IGP -  vini  DOP  e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 giugno 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto