Art. 16 Chiusura dell'istruttoria e richiesta dei pareri 1. Il responsabile del procedimento, allorche' ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti. 2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale. 3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole ovvero all'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, prima dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento secondo le modalita' di cui all' articolo 19, comma 1. L'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di conclusione del procedimento e' sospeso, per un periodo massimo di trenta giorni, dalla data di ricezione, da parte dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, delle notizie e documenti richiesti sino alla data in cui pervenga il relativo parere. 5. Il presente articolo trova applicazione anche con riferimento ai procedimenti in cui sono previsti i pareri di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo. Nell'ambito di questi procedimenti, in caso di presentazione di impegni, ove l'Autorita' non ritenga la pratica commerciale manifestamente grave e scorretta ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del presente regolamento, il termine per rendere il parere e' di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ed il termine del procedimento si estende di quindici giorni.