(Regolamento-art. 17)
                               Art. 17 
 
                      Decisione dell'Autorita' 
 
  1. All'esito dell'istruttoria, il Collegio delibera  l'adozione  di
uno dei seguenti provvedimenti finali: 
  a)  decisione  di  non  ingannevolezza/illiceita'   del   messaggio
pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale  o
di  chiusura  del  procedimento  per  insufficienza  degli   elementi
probatori, o per una delle ragioni di cui all'articolo  5,  comma  1,
qualora i presupposti per  l'adozione  sono  emersi  solo  nel  corso
dell'istruttoria; 
  b)   decisione   di   ingannevolezza/illiceita'    del    messaggio
pubblicitario  ovvero  di  scorrettezza  della  pratica  commerciale,
accompagnata da diffida e sanzione  pecuniaria  ed  eventualmente  da
pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di una  dichiarazione
rettificativa e/o dall'assegnazione di un termine  per  l'adeguamento
della confezione del prodotto; 
  c) decisione di accoglimento di impegni che  li  rende  obbligatori
per il professionista, senza accertamento dell'infrazione  contestata
in sede di avvio del procedimento. 
  2. Il provvedimento finale  dell'Autorita'  contiene  l'indicazione
del termine ed il soggetto presso cui e' possibile ricorrere. 
  3. Il provvedimento finale dell'Autorita' e' comunicato alle  parti
ed ai soggetti  eventualmente  intervenuti  nel  procedimento  ed  e'
pubblicato, entro venti giorni dalla  sua  adozione,  nel  bollettino
pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Autorita'.  Al   fine   di
assicurare  la  piu'  ampia  conoscenza   della   propria   attivita'
istituzionale, l'Autorita' puo' rendere  note  le  proprie  decisioni
anche attraverso comunicati stampa. 
  4. In caso di violazioni ancora in essere  alla  data  di  adozione
della decisione di accertamento  di  una  pubblicita'  ingannevole  o
illecita,  ovvero  di   una   pratica   commerciale   scorretta,   il
professionista, nel termine stabilito nel provvedimento, e' tenuto  a
fornire all'Autorita' una  dettagliata  e  documentata  relazione  di
ottemperanza alla diffida.