Art. 17 Decisione dell'Autorita' 1. All'esito dell'istruttoria, il Collegio delibera l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti finali: a) decisione di non ingannevolezza/illiceita' del messaggio pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale o di chiusura del procedimento per insufficienza degli elementi probatori, o per una delle ragioni di cui all'articolo 5, comma 1, qualora i presupposti per l'adozione sono emersi solo nel corso dell'istruttoria; b) decisione di ingannevolezza/illiceita' del messaggio pubblicitario ovvero di scorrettezza della pratica commerciale, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di una dichiarazione rettificativa e/o dall'assegnazione di un termine per l'adeguamento della confezione del prodotto; c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori per il professionista, senza accertamento dell'infrazione contestata in sede di avvio del procedimento. 2. Il provvedimento finale dell'Autorita' contiene l'indicazione del termine ed il soggetto presso cui e' possibile ricorrere. 3. Il provvedimento finale dell'Autorita' e' comunicato alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento ed e' pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita'. Al fine di assicurare la piu' ampia conoscenza della propria attivita' istituzionale, l'Autorita' puo' rendere note le proprie decisioni anche attraverso comunicati stampa. 4. In caso di violazioni ancora in essere alla data di adozione della decisione di accertamento di una pubblicita' ingannevole o illecita, ovvero di una pratica commerciale scorretta, il professionista, nel termine stabilito nel provvedimento, e' tenuto a fornire all'Autorita' una dettagliata e documentata relazione di ottemperanza alla diffida.