Art. 8 Sospensione provvisoria della pubblicita' o della pratica commerciale 1. In caso di particolare urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole e dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, l'Autorita' puo' disporre, d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicita' ritenuta ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta illecita ovvero della pratica commerciale ritenuta scorretta. 2. Il responsabile del procedimento, nella comunicazione di avvio dell'istruttoria o successivamente con apposita comunicazione, individua i profili di gravita' e urgenza della pubblicita' ingannevole o comparativa illecita ovvero della pratica scorretta e assegna alle parti un termine non inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per la decisione. 3. Il Collegio puo' disporre con atto motivato la sospensione in via provvisoria del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilita' dell'intervento. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento del provvedimento con il quale e' stata adottata la misura cautelare provvisoria, il professionista interessato puo' presentare memorie scritte e documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il Collegio delibera la conferma o la revoca della sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento cautelare. 4. Il provvedimento dell'Autorita' di sospensione della pubblicita' ritenuta ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta illecita o della pratica commerciale ritenuta scorretta deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorita' non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione, il professionista da' comunicazione all'Autorita' entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.