(Regolamento-art. 8)
                               Art. 8 
 
Sospensione provvisoria della pubblicita' o della pratica commerciale 
 
  1. In caso di particolare urgenza, ai sensi dell'articolo 8,  comma
3,  del  decreto  legislativo   sulla   pubblicita'   ingannevole   e
dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo,  l'Autorita'  puo'
disporre,  d'ufficio  e  con  atto  motivato,  la  sospensione  della
pubblicita' ritenuta  ingannevole  o  della  pubblicita'  comparativa
ritenuta  illecita  ovvero   della   pratica   commerciale   ritenuta
scorretta. 
  2. Il responsabile del procedimento, nella comunicazione  di  avvio
dell'istruttoria  o  successivamente  con   apposita   comunicazione,
individua  i  profili  di  gravita'  e  urgenza   della   pubblicita'
ingannevole o comparativa illecita ovvero della pratica  scorretta  e
assegna alle parti un termine  non  inferiore  a  cinque  giorni  per
presentare memorie scritte e documenti. Trascorso detto  termine,  il
responsabile del procedimento rimette gli atti  al  Collegio  per  la
decisione. 
  3. Il Collegio puo' disporre con atto motivato  la  sospensione  in
via  provvisoria  del  messaggio  pubblicitario   o   della   pratica
commerciale anche senza  acquisire  le  memorie  delle  parti  quando
ricorrano particolari esigenze di  indifferibilita'  dell'intervento.
Entro il termine di sette giorni dal  ricevimento  del  provvedimento
con il quale e' stata adottata la misura  cautelare  provvisoria,  il
professionista  interessato  puo'  presentare   memorie   scritte   e
documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il Collegio
delibera la conferma o la revoca della  sospensione  provvisoria  del
messaggio pubblicitario o della pratica commerciale entro il  termine
di 30 giorni dalla notifica del provvedimento cautelare. 
  4. Il provvedimento dell'Autorita' di sospensione della pubblicita'
ritenuta  ingannevole  o  della  pubblicita'   comparativa   ritenuta
illecita o della pratica commerciale ritenuta scorretta  deve  essere
immediatamente eseguita a cura del professionista. Il ricorso avverso
il  provvedimento  di   sospensione   dell'Autorita'   non   sospende
l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento
di sospensione, il  professionista  da'  comunicazione  all'Autorita'
entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.