Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' a
quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n.  410  di  adozione
del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo  della  IGP  «Salame
Felino» appartenenti alla categoria «imprese di  lavorazione»,  nella
filiera preparazione di carni, individuata dall'art.  4,  lettera  f)
del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative  ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di   tutela   delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al
comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al  consorzio
di tutela.