(Allegato)
                                                             Allegato 
 
     INDIRIZZI EX ART. 1 COMMA 166 E SS. DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 
   2005, N. 266, RELATIVI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, PER UNA 
            PRUDENTE GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 
 
1) La tenuta degli equilibri di bilancio e  il  patto  di  stabilita'
interno 
    Delineato il quadro fattuale e normativo di riferimento entro cui
va ad inscriversi la gestione  del  bilancio  2014,  si  appalesa  di
assoluta centralita' il ruolo cui sono chiamati - ciascuno per quanto
di competenza - l'Organo di revisione, il responsabile  del  servizio
finanziario ed i  responsabili  dei  servizi  -  oltre  che  l'intera
compagine   dirigenziale   -   quali   soggetti   compartecipi    del
perseguimento e del mantenimento dell'equilibrio di  bilancio  inteso
in senso sostanziale. 
    In questa prospettiva deve  segnalarsi  come  -  in  un  contesto
caratterizzato da una  vistosa  incertezza  in  ordine  alle  risorse
effettivamente  a  disposizione  degli   Enti   locali   -   precipua
significativita' assumano, in pendenza dell'esercizio provvisorio, il
disposto di cui al novellato art. 147 secondo co.  lettera  c)  TUEL,
nonche' la specifica disciplina recata dall'art. 147-quinquies TUEL. 
    Detta ultima disposizione,  in  particolare,  pur  assegnando  al
regolamento di contabilita' la competenza a disciplinare le modalita'
concrete secondo cui  deve  attuarsi  il  controllo  sugli  equilibri
finanziari, tratteggia, invero,  un  sistema  integrato  di  verifica
nell'ambito del quale la funzione di  direzione  e  di  coordinamento
intestata al responsabile del servizio  finanziario  si  coniuga  con
quella di vigilanza dell'Organo di revisione e postula, comunque, «il
coinvolgimento  attivo  degli  organi  di  governo,   del   direttore
generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi
secondo le rispettive responsabilita'». 
    L'interazione effettiva e sinergica di siffatte  competenze  puo'
risultare funzionale  ad  una  gestione  dell'esercizio  finanziario,
informata - pur in difetto della tempestiva adozione dello  strumento
programmatorio ed autorizzatorio - a principi di prudenza e,  dunque,
idonea a neutralizzare il rischio, connaturato all'attuale  contesto,
di operare su parametri sovradimensionati e, quello  conseguente,  di
determinare situazioni di squilibrio economico-finanziario. 
    Fondamentali, a tal fine, sono le  valutazioni  del  responsabile
del servizio finanziario  che,  quale  dominus  del  controllo  sugli
equilibri di bilancio attuali e prospettici, e' chiamato  a  svolgere
una costante verifica in ordine  ai  profili  evocati  dall'art.  153
comma 4 TUEL ed a quelli di cui al novellato art. 147  secondo  comma
lettera  c)  TUEL,  formalizzando  gli  esiti   di   tale   attivita'
ricognitiva in relazioni e/o report periodici da porre all'attenzione
degli organi di governo in vista, se  del  caso,  di  specifici  atti
deliberativi. 
    Lo stesso responsabile del servizio finanziario,  ricorrendone  i
presupposti, dovra' inoltre provvedere alle segnalazioni obbligatorie
di cui al novellato art. 153 comma 6 TUEL che,  ampliando  la  platea
dei  soggetti  destinatari,  ha  previsto  un  ulteriore  momento  di
raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
    Correlativamente l'Organo di revisione - valorizzando la funzione
di vigilanza allo stesso intestata dall'art. 239 primo comma  lettera
c) TUEL - dovra' porre in  essere  un  monitoraggio  concomitante,  o
comunque a cadenze serrate - su aspetti sensibili della gestione come
di seguito,  partitamente,  analizzati  -  cui  non  sono,  peraltro,
disgiunti  poteri  di  impulso  e  di  sollecitazione  rispetto  alla
corretta applicazione della normativa vigente e, in  particolare,  di
natura vincolistica. 
    D'altro canto, in  costanza  di  esercizio  provvisorio  e  nella
economia di una gestione c.d. per dodicesimi protratta per una  parte
rilevante  dell'esercizio  finanziario,  essenziale  si  atteggia  la
previa adozione  da  parte  degli  organi  di  governo  dell'Ente  di
specifiche  linee  guida   finalizzate   a   garantire   -   in   uno
all'osservanza dei  precetti  normativi  -  l'equilibrio  strutturale
della gestione medesima fissando direttive ed impartendo  indicazioni
che i responsabili dei servizi dovranno declinare in azioni positive,
soprattutto,  sul  versante  della,   ormai,   ineludibile   rigorosa
rivisitazione della spesa. 
    Medesimo  approccio  sistemico,  peraltro,  dovra'  informare  la
gestione del bilancio di previsione  che,  parimenti,  dovra'  essere
oggetto, al di la' delle verifiche previste  dal  Testo  unico  degli
enti locali, di un  altrettanto  continuo  controllo/monitoraggio  in
ordine alla  attendibilita'  delle  previsioni  di  entrata  e  degli
stanziamenti di spesa e, dunque, al conseguimento ed al  mantenimento
degli equilibri di bilancio. Funzionale a tale finalita' e' anche  la
necessita' che sia costituito un idoneo fondo svalutazione crediti di
ammontare, in ogni caso, non inferiore ai limiti stabiliti  dall'art.
3-bis decreto-legge n. 16/2014. 
    In questo specifico ambito, vanno sviluppate idonee sinergie  per
un costante monitoraggio degli equilibri finanziari,  anche  ai  fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  determinati
dal patto di stabilita' interno. 
    Pur  in  presenza  di  un'anomala  dilatazione   dei   tempi   di
approvazione del bilancio di previsione, infatti,  la  programmazione
finanziaria deve  incorporare  le  misure  necessarie  ad  assicurare
l'osservanza   dei   vincoli   economici   e   finanziari   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea. 
    Il controllo dei saldi di bilancio, attraverso la  fissazione  di
specifici obiettivi commisurati ai parametri  della  spesa  corrente,
rappresenta un collaudato strumento di governo dei conti del comparto
enti locali che si colloca  nell'ambito  del  governo  della  finanza
pubblica e degli obblighi assunti in sede comunitaria in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto. 
    Nella medesima prospettiva, vanno assicurate  idonee  misure  per
evitare un rispetto solo formale del  patto  di  stabilita'  interno,
conseguito artificiosamente attraverso contratti di servizio elusivi,
o mediante la non corretta imputazione di  entrate  o  di  uscite  ai
pertinenti capitoli  di  bilancio,  ovvero  tramite  altre  modalita'
elusive,  coerentemente  con  quanto  previsto  dai  commi  30  e  31
dell'art. 31 della legge n. 183/2011. 
    Significativo  momento  di  chiusura  di  tale  processo  sono  i
controlli esterni svolti - secondo le modalita' di cui alla legge  n.
266/2005 - dalle Sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei
conti. 
    Sotto tale profilo deve, invero, segnalarsi come - pur  a  fronte
della scelta di non adottare specifico questionario in  relazione  al
bilancio di previsione 2013 -  in  occasione  della  redazione  delle
linee guida e dei questionari relativi al rendiconto 2013  sia  stata
elaborata una specifica appendice al fine di acquisire circostanziati
elementi conoscitivi in ordine  a  ciascuno  dei  potenziali  profili
critici posti alla attenzione degli Enti onde verificare,  se  ed  in
che misura, le indicazioni operative rese con la citata deliberazione
della Sezione delle autonomie n. 23/2013 abbiano trovato attuazione. 
    Analoghe modalita' saranno osservate in  relazione  all'esercizio
provvisorio 2014 ed al bilancio di previsione 2014 i cui dati saranno
oggetto di verifica, contestualmente a quelli relativi al  rendiconto
2014 e, dunque, in un'ottica di valutazione complessiva del ciclo  di
bilancio e degli andamenti della gestione. 
2) Equilibri di cassa 
    In linea di continuita' con le indicazioni gia'  fornite  per  la
gestione dell'esercizio provvisorio 2013 con la  citata  delibera  n.
23/2013,   deve   sottolinearsi   l'importanza   di   una    corretta
determinazione del fondo di cassa  finale  e  delle  sue  componenti,
distinte tra fondi  liberi  e  vincolati,  con  individuazione  delle
specifiche destinazioni, in  ossequio  ai  principi  di  chiarezza  e
verificabilita' dell'informazione. 
    Solo in  questo  modo,  cioe'  con  la  chiara  conoscenza  delle
componenti del fondo di cassa e delle componenti  vincolate  in  esso
ricomprese, e' possibile il  controllo,  in  corso  d'esercizio,  del
corretto impiego delle risorse stanziate per specifiche destinazioni,
nonche' il contenimento dell'importo dell'anticipazione di  tesoreria
attivata entro i limiti di cui all'art. 222 del TUEL, al netto  della
quota   corrispondente   all'utilizzo   delle   somme   a   specifica
destinazione per il pagamento di spese correnti (ex art. 195 TUEL). 
    A tale ultimo riguardo, occorre evidenziare che lo spostamento al
31 luglio 2014 del termine ultimo per l'adozione da parte degli  enti
locali del bilancio di previsione,  cosi'  come  stabilito  dall'art.
2-bis del d.l. n. 16/2014, pone l'esigenza che gli enti, al  fine  di
garantire il rispetto della  sana  gestione  finanziaria,  realizzino
forme di sostanziale controllo/monitoraggio  della  permanenza  degli
equilibri di cassa durante tutto l'esercizio. 
3) Gestione delle entrate 
    La gestione delle entrate deve essere  programmata  accuratamente
tenendo conto dell'esigenza di conseguire la tempestiva  acquisizione
delle  risorse,  da  operare  con  accertamenti  effettuati  solo  in
presenza dei presupposti indicati dall'art.  179  del  TUEL,  la  cui
eventuale carenza, infatti, oltre a provocare vuoti di gettito,  puo'
alterare  gli  equilibri  di  bilancio   integrando,   peraltro,   un
comportamento elusivo del patto di  stabilita'.  Ancora  in  tema  di
entrate la  gestione  delle  stesse  deve  essere  fatta  in  attenta
considerazione delle novita'  normative  intervenute,  calibrando  la
distribuzione del carico fiscale e  l'individuazione  delle  aree  di
esenzione e riduzioni. 
    Occorre peraltro sottolineare  l'esigenza  che  le  scelte  sulle
entrate  siano  accompagnate  da  adeguate  decisioni   sulla   spesa
corrente. Il  legislatore,  con  l'emanazione  del  decreto-legge  n.
66/2014,  ha  previsto  il  concorso  delle  province,  delle  citta'
metropolitane e  dei  comuni  alla  riduzione  della  spesa  pubblica
(spending review) che deve pertanto  rappresentare  un  obiettivo  da
garantire in ogni caso, unitamente alle necessarie scelte di entrata.
In tale contesto la valutazione del livello di pressione tributaria e
tariffaria rappresenta elemento da considerare attentamente  in  sede
di programmazione. 
    L'introduzione dell'imposta unica  comunale  (Iuc),  disciplinata
dai commi da 639 a 704 dell'art. 1 della legge n. 147/2013,  comporta
importanti riflessi finanziari sulle risorse disponibili  per  l'anno
2014. 
    Le scelte da  operare  in  sede  di  regolamentazione  del  nuovo
tributo, nonche' di determinazione delle aliquote Imu e Tasi e  delle
tariffe Tari devono fare riferimento  alle  risorse  disponibili  per
l'anno 2013, considerando  che  per  l'anno  in  corso  non  e'  piu'
previsto  l'importo  ricevuto  a  titolo  di  trasferimento  erariale
compensativo del minor gettito Imu 2013,  salvo  quello  (di  modesta
entita') disciplinato dal  comma  711  del  richiamato  provvedimento
legislativo. 
    Peraltro, nel caso di impossibilita' di  incrementare  lo  sforzo
fiscale sulle aliquote Imu qualora gia' fissate nella misura massima,
l'esercizio della leva fiscale in materia di Tasi (anche  utilizzando
la facolta' prevista dall'ultimo periodo del comma 677  dello  stesso
art. 1, introdotto dalla lettera a)  del  comma  1  dell'art.  1  del
decreto-legge n. 16/2014) potrebbe anche non permettere di recuperare
le risorse  previste  per  l'anno  2013  dal  predetto  trasferimento
compensativo. 
    Da ultimo va  rilevato  che  il  fondo  previsto  dal  comma  731
dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (come modificato dalla lettera d)
del comma 1 dell'art. 1 del  decreto-legge  n.  16/2014),  attese  le
modalita' di riparto previste e  nelle  more  della  definizione  dei
relativi criteri, non costituisce garanzia di reintegro delle risorse
mancanti. 
4) Vincoli alla spesa 
    I vincoli alla spesa per  l'esercizio  2014  riguardano  voci  di
spesa corrente che sono gia' state oggetto  di  specifici  interventi
correttivi  da  parte  del  legislatore.  Si   fa   riferimento,   in
particolare, alle previsioni contenute nel decreto-legge n. 78/2010 e
successivamente riprese dai decreti legge n. 95/2012 e  n.  101/2013,
nonche' dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilita'  per  il  2013),
aventi ad oggetto l'acquisto di immobili, i  contratti  di  locazione
passiva, l'acquisto di beni e servizi, le consulenze e le  spese  per
autovetture. 
    Le riduzioni di  spesa,  previste  dal  citato  decreto-legge  n.
95/2012, sono state  inasprite  dall'art.  15  del  decreto-legge  n.
66/2014, che ha sostituito il  comma  2  dell'art.  5  dell'anzidetto
decreto-legge n. 95, riducendo il limite massimo dal  50  al  30  per
cento della spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione,
il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per  l'acquisto  di
buoni taxi. 
    Si rende quanto  mai  necessaria  un'attenzione  particolare,  da
parte delle amministrazioni locali, al  conseguimento  dell'obiettivo
fissato dall'art. 8 del citato decreto-legge n. 66/2014 di  riduzione
della spesa per acquisto di beni e servizi, quantificato per gli enti
di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 14  marzo  2013,
n. 33 in 700 milioni di euro. 
    In  vista  del  conseguimento  del  predetto  obiettivo,  per  la
riduzione degli importi dei contratti in essere,  nonche'  di  quelli
relativi a procedure di affidamento per le quali sia gia' intervenuta
l'aggiudicazione, gli  enti  potranno  avvalersi  della  facolta'  di
rinegoziare  gli  anzidetti   contratti,   operando   le   necessarie
riduzioni, con adeguata comunicazione ai  fornitori  di  beni  ed  ai
prestatori di servizi. Questi ultimi, a seguito della  comunicazione,
hanno  la  possibilita'  di  recedere  dal  contratto,  senza  alcuna
penalita'. In caso di recesso, le amministrazioni, nelle  more  delle
procedure  per   i   nuovi   affidamenti,   possono   accedere   alle
convenzioni-quadro   CONSIP,   per    assicurarsi,    comunque,    la
disponibilita' di beni e servizi  necessari  per  le  loro  attivita'
istituzionali. 
    Facendo salva,  in  ogni  caso,  la  possibilita'  di  acquisire,
mediante procedura ad evidenza pubblica, beni e  servizi,  qualora  i
relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare  CONSIP  e
dei soggetti aggregatori, le disposizioni introdotte  dal  successivo
art. 9 si collocano nell'ambito dell'obiettivo  di  razionalizzazione
della spesa per l'acquisto di beni e servizi, mediante  l'ampliamento
del ricorso alle centrali di committenza. 
    Un'attenzione specifica deve essere rivolta  ai  vincoli  imposti
alla spesa di personale, estesi ora dalle disposizioni  recate  dalla
legge n. 147/2013 come da ultimo modificate dall'art. 4 comma  12-bis
del decreto-legge  n.  66/2014  anche  alle  aziende  speciali,  alle
istituzioni, alle societa' a partecipazione pubblica locale totale  o
di  controllo,  chiamate  anch'esse  ad  attenersi  al  principio  di
riduzione dei costi del personale, attraverso il  contenimento  degli
oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. 
    Devono rammentarsi, altresi', le  misure  previste  (art.  4  del
decreto-legge n. 16/2014) per gli enti che non abbiano  rispettato  i
vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva  integrativa,
che prescrivono il recupero integrale, nel corso dell'esercizio 2014. 
    Si richiamano poi, le ulteriori disposizioni del decreto-legge n.
66/2014 che riguardano la tempestivita' dei pagamenti  (con  connesse
sanzioni nel caso di superamento dei termini fissati dal legislatore)
e  le  norme  per  il  contenimento  della  spesa  per  incarichi  di
consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione. 
    Infine, si sottolinea che agli organi di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile e' affidata, ai  sensi  dell'art.  47  del
decreto-legge n. 66/2014, la verifica  dell'avvenuta  adozione  delle
misure di riduzione  della  spesa  corrente,  i  cui  esiti  sono  da
esplicitare attraverso la relazione  resa  dagli  stessi  organi,  ai
sensi del comma 166 dell'art. 1 della legge n. 266/2005. 
5) Debiti fuori bilancio e passivita' potenziali 
    Vanno richiamate le considerazioni gia' svolte in occasione della
precedente pronuncia di orientamento in ordine alle  conseguenze  che
possono annettersi al mancato rispetto del principio di tempestivita'
nel ricondurre a sistema un debito generatosi  al  di  fuori  di  una
rituale procedura di spesa. 
    Devono formare oggetto di rigorosa  e  puntuale  ricognizione  le
situazioni debitorie fuori bilancio gia' accertate ed  in  attesa  di
riconoscimento e finanziamento ai sensi dell'art. 194  TUEL,  nonche'
le eventuali situazioni debitorie gia' riconosciute, ma in attesa  di
finanziamento, e le passivita'  potenziali  in  corso  di  formazione
attese le plurime ricadute che la mancanza di un  bilancio  approvato
ed autorizzatorio, puo' avere su tali poste. 
    Nell'ambito di siffatta  rigorosa  valutazione  di  debiti  fuori
bilancio,  passivita'  potenziali  ed  oneri  latenti  in  corso   di
formazione,  oggetto  di  attento  esame  devono  essere  i  rapporti
finanziari con le societa' partecipate, consorzi  istituzioni  e,  in
generale, organismi partecipati esterni i  cui  risultati  gestionali
possano avere ripercussioni sul bilancio dell'Ente onde verificare se
sussistano situazioni di disavanzo da ripianare ovvero  ricorrano  le
condizioni per una ricapitalizzazione. 
    In questa prospettiva  particolare  attenzione  dovra',  inoltre,
essere prestata all'esistenza di eventuali forme di garanzia, tipiche
o atipiche (fideiussioni, lettere di patronage) rilasciate  dall'Ente
in favore degli organismi  partecipati  atteso  che,  in  difetto  di
idonee misure prudenziali, dall'escussione  delle  stesse  potrebbero
discendere effetti gravemente  pregiudizievoli  per  il  mantenimento
degli equilibri di bilancio. 
    Sotto altro profilo - ed  in  una  visione  prospettica  -  deve,
infine, segnalarsi come gli esiti della gestione 2014 degli organismi
partecipati assumano una particolare  significativita'  in  relazione
agli  obblighi  introdotti  dalla  legge  di   stabilita'   2014   e,
specificamente, a quelli di cui all'art. 1 commi 550 e  552,  lettera
a, concernenti la  necessita'  di  provvedere  ad  accantonamenti  in
dipendenza della variabilita' dei risultati di esercizio nei  termini
compiutamente specificati dalle richiamate disposizioni.