Allegato INDIRIZZI EX ART. 1 COMMA 166 E SS. DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RELATIVI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, PER UNA PRUDENTE GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 1) La tenuta degli equilibri di bilancio e il patto di stabilita' interno Delineato il quadro fattuale e normativo di riferimento entro cui va ad inscriversi la gestione del bilancio 2014, si appalesa di assoluta centralita' il ruolo cui sono chiamati - ciascuno per quanto di competenza - l'Organo di revisione, il responsabile del servizio finanziario ed i responsabili dei servizi - oltre che l'intera compagine dirigenziale - quali soggetti compartecipi del perseguimento e del mantenimento dell'equilibrio di bilancio inteso in senso sostanziale. In questa prospettiva deve segnalarsi come - in un contesto caratterizzato da una vistosa incertezza in ordine alle risorse effettivamente a disposizione degli Enti locali - precipua significativita' assumano, in pendenza dell'esercizio provvisorio, il disposto di cui al novellato art. 147 secondo co. lettera c) TUEL, nonche' la specifica disciplina recata dall'art. 147-quinquies TUEL. Detta ultima disposizione, in particolare, pur assegnando al regolamento di contabilita' la competenza a disciplinare le modalita' concrete secondo cui deve attuarsi il controllo sugli equilibri finanziari, tratteggia, invero, un sistema integrato di verifica nell'ambito del quale la funzione di direzione e di coordinamento intestata al responsabile del servizio finanziario si coniuga con quella di vigilanza dell'Organo di revisione e postula, comunque, «il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi secondo le rispettive responsabilita'». L'interazione effettiva e sinergica di siffatte competenze puo' risultare funzionale ad una gestione dell'esercizio finanziario, informata - pur in difetto della tempestiva adozione dello strumento programmatorio ed autorizzatorio - a principi di prudenza e, dunque, idonea a neutralizzare il rischio, connaturato all'attuale contesto, di operare su parametri sovradimensionati e, quello conseguente, di determinare situazioni di squilibrio economico-finanziario. Fondamentali, a tal fine, sono le valutazioni del responsabile del servizio finanziario che, quale dominus del controllo sugli equilibri di bilancio attuali e prospettici, e' chiamato a svolgere una costante verifica in ordine ai profili evocati dall'art. 153 comma 4 TUEL ed a quelli di cui al novellato art. 147 secondo comma lettera c) TUEL, formalizzando gli esiti di tale attivita' ricognitiva in relazioni e/o report periodici da porre all'attenzione degli organi di governo in vista, se del caso, di specifici atti deliberativi. Lo stesso responsabile del servizio finanziario, ricorrendone i presupposti, dovra' inoltre provvedere alle segnalazioni obbligatorie di cui al novellato art. 153 comma 6 TUEL che, ampliando la platea dei soggetti destinatari, ha previsto un ulteriore momento di raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Correlativamente l'Organo di revisione - valorizzando la funzione di vigilanza allo stesso intestata dall'art. 239 primo comma lettera c) TUEL - dovra' porre in essere un monitoraggio concomitante, o comunque a cadenze serrate - su aspetti sensibili della gestione come di seguito, partitamente, analizzati - cui non sono, peraltro, disgiunti poteri di impulso e di sollecitazione rispetto alla corretta applicazione della normativa vigente e, in particolare, di natura vincolistica. D'altro canto, in costanza di esercizio provvisorio e nella economia di una gestione c.d. per dodicesimi protratta per una parte rilevante dell'esercizio finanziario, essenziale si atteggia la previa adozione da parte degli organi di governo dell'Ente di specifiche linee guida finalizzate a garantire - in uno all'osservanza dei precetti normativi - l'equilibrio strutturale della gestione medesima fissando direttive ed impartendo indicazioni che i responsabili dei servizi dovranno declinare in azioni positive, soprattutto, sul versante della, ormai, ineludibile rigorosa rivisitazione della spesa. Medesimo approccio sistemico, peraltro, dovra' informare la gestione del bilancio di previsione che, parimenti, dovra' essere oggetto, al di la' delle verifiche previste dal Testo unico degli enti locali, di un altrettanto continuo controllo/monitoraggio in ordine alla attendibilita' delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di spesa e, dunque, al conseguimento ed al mantenimento degli equilibri di bilancio. Funzionale a tale finalita' e' anche la necessita' che sia costituito un idoneo fondo svalutazione crediti di ammontare, in ogni caso, non inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 3-bis decreto-legge n. 16/2014. In questo specifico ambito, vanno sviluppate idonee sinergie per un costante monitoraggio degli equilibri finanziari, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilita' interno. Pur in presenza di un'anomala dilatazione dei tempi di approvazione del bilancio di previsione, infatti, la programmazione finanziaria deve incorporare le misure necessarie ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Il controllo dei saldi di bilancio, attraverso la fissazione di specifici obiettivi commisurati ai parametri della spesa corrente, rappresenta un collaudato strumento di governo dei conti del comparto enti locali che si colloca nell'ambito del governo della finanza pubblica e degli obblighi assunti in sede comunitaria in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Nella medesima prospettiva, vanno assicurate idonee misure per evitare un rispetto solo formale del patto di stabilita' interno, conseguito artificiosamente attraverso contratti di servizio elusivi, o mediante la non corretta imputazione di entrate o di uscite ai pertinenti capitoli di bilancio, ovvero tramite altre modalita' elusive, coerentemente con quanto previsto dai commi 30 e 31 dell'art. 31 della legge n. 183/2011. Significativo momento di chiusura di tale processo sono i controlli esterni svolti - secondo le modalita' di cui alla legge n. 266/2005 - dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Sotto tale profilo deve, invero, segnalarsi come - pur a fronte della scelta di non adottare specifico questionario in relazione al bilancio di previsione 2013 - in occasione della redazione delle linee guida e dei questionari relativi al rendiconto 2013 sia stata elaborata una specifica appendice al fine di acquisire circostanziati elementi conoscitivi in ordine a ciascuno dei potenziali profili critici posti alla attenzione degli Enti onde verificare, se ed in che misura, le indicazioni operative rese con la citata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 23/2013 abbiano trovato attuazione. Analoghe modalita' saranno osservate in relazione all'esercizio provvisorio 2014 ed al bilancio di previsione 2014 i cui dati saranno oggetto di verifica, contestualmente a quelli relativi al rendiconto 2014 e, dunque, in un'ottica di valutazione complessiva del ciclo di bilancio e degli andamenti della gestione. 2) Equilibri di cassa In linea di continuita' con le indicazioni gia' fornite per la gestione dell'esercizio provvisorio 2013 con la citata delibera n. 23/2013, deve sottolinearsi l'importanza di una corretta determinazione del fondo di cassa finale e delle sue componenti, distinte tra fondi liberi e vincolati, con individuazione delle specifiche destinazioni, in ossequio ai principi di chiarezza e verificabilita' dell'informazione. Solo in questo modo, cioe' con la chiara conoscenza delle componenti del fondo di cassa e delle componenti vincolate in esso ricomprese, e' possibile il controllo, in corso d'esercizio, del corretto impiego delle risorse stanziate per specifiche destinazioni, nonche' il contenimento dell'importo dell'anticipazione di tesoreria attivata entro i limiti di cui all'art. 222 del TUEL, al netto della quota corrispondente all'utilizzo delle somme a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti (ex art. 195 TUEL). A tale ultimo riguardo, occorre evidenziare che lo spostamento al 31 luglio 2014 del termine ultimo per l'adozione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, cosi' come stabilito dall'art. 2-bis del d.l. n. 16/2014, pone l'esigenza che gli enti, al fine di garantire il rispetto della sana gestione finanziaria, realizzino forme di sostanziale controllo/monitoraggio della permanenza degli equilibri di cassa durante tutto l'esercizio. 3) Gestione delle entrate La gestione delle entrate deve essere programmata accuratamente tenendo conto dell'esigenza di conseguire la tempestiva acquisizione delle risorse, da operare con accertamenti effettuati solo in presenza dei presupposti indicati dall'art. 179 del TUEL, la cui eventuale carenza, infatti, oltre a provocare vuoti di gettito, puo' alterare gli equilibri di bilancio integrando, peraltro, un comportamento elusivo del patto di stabilita'. Ancora in tema di entrate la gestione delle stesse deve essere fatta in attenta considerazione delle novita' normative intervenute, calibrando la distribuzione del carico fiscale e l'individuazione delle aree di esenzione e riduzioni. Occorre peraltro sottolineare l'esigenza che le scelte sulle entrate siano accompagnate da adeguate decisioni sulla spesa corrente. Il legislatore, con l'emanazione del decreto-legge n. 66/2014, ha previsto il concorso delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica (spending review) che deve pertanto rappresentare un obiettivo da garantire in ogni caso, unitamente alle necessarie scelte di entrata. In tale contesto la valutazione del livello di pressione tributaria e tariffaria rappresenta elemento da considerare attentamente in sede di programmazione. L'introduzione dell'imposta unica comunale (Iuc), disciplinata dai commi da 639 a 704 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, comporta importanti riflessi finanziari sulle risorse disponibili per l'anno 2014. Le scelte da operare in sede di regolamentazione del nuovo tributo, nonche' di determinazione delle aliquote Imu e Tasi e delle tariffe Tari devono fare riferimento alle risorse disponibili per l'anno 2013, considerando che per l'anno in corso non e' piu' previsto l'importo ricevuto a titolo di trasferimento erariale compensativo del minor gettito Imu 2013, salvo quello (di modesta entita') disciplinato dal comma 711 del richiamato provvedimento legislativo. Peraltro, nel caso di impossibilita' di incrementare lo sforzo fiscale sulle aliquote Imu qualora gia' fissate nella misura massima, l'esercizio della leva fiscale in materia di Tasi (anche utilizzando la facolta' prevista dall'ultimo periodo del comma 677 dello stesso art. 1, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 16/2014) potrebbe anche non permettere di recuperare le risorse previste per l'anno 2013 dal predetto trasferimento compensativo. Da ultimo va rilevato che il fondo previsto dal comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (come modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 16/2014), attese le modalita' di riparto previste e nelle more della definizione dei relativi criteri, non costituisce garanzia di reintegro delle risorse mancanti. 4) Vincoli alla spesa I vincoli alla spesa per l'esercizio 2014 riguardano voci di spesa corrente che sono gia' state oggetto di specifici interventi correttivi da parte del legislatore. Si fa riferimento, in particolare, alle previsioni contenute nel decreto-legge n. 78/2010 e successivamente riprese dai decreti legge n. 95/2012 e n. 101/2013, nonche' dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilita' per il 2013), aventi ad oggetto l'acquisto di immobili, i contratti di locazione passiva, l'acquisto di beni e servizi, le consulenze e le spese per autovetture. Le riduzioni di spesa, previste dal citato decreto-legge n. 95/2012, sono state inasprite dall'art. 15 del decreto-legge n. 66/2014, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 5 dell'anzidetto decreto-legge n. 95, riducendo il limite massimo dal 50 al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Si rende quanto mai necessaria un'attenzione particolare, da parte delle amministrazioni locali, al conseguimento dell'obiettivo fissato dall'art. 8 del citato decreto-legge n. 66/2014 di riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, quantificato per gli enti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in 700 milioni di euro. In vista del conseguimento del predetto obiettivo, per la riduzione degli importi dei contratti in essere, nonche' di quelli relativi a procedure di affidamento per le quali sia gia' intervenuta l'aggiudicazione, gli enti potranno avvalersi della facolta' di rinegoziare gli anzidetti contratti, operando le necessarie riduzioni, con adeguata comunicazione ai fornitori di beni ed ai prestatori di servizi. Questi ultimi, a seguito della comunicazione, hanno la possibilita' di recedere dal contratto, senza alcuna penalita'. In caso di recesso, le amministrazioni, nelle more delle procedure per i nuovi affidamenti, possono accedere alle convenzioni-quadro CONSIP, per assicurarsi, comunque, la disponibilita' di beni e servizi necessari per le loro attivita' istituzionali. Facendo salva, in ogni caso, la possibilita' di acquisire, mediante procedura ad evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare CONSIP e dei soggetti aggregatori, le disposizioni introdotte dal successivo art. 9 si collocano nell'ambito dell'obiettivo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, mediante l'ampliamento del ricorso alle centrali di committenza. Un'attenzione specifica deve essere rivolta ai vincoli imposti alla spesa di personale, estesi ora dalle disposizioni recate dalla legge n. 147/2013 come da ultimo modificate dall'art. 4 comma 12-bis del decreto-legge n. 66/2014 anche alle aziende speciali, alle istituzioni, alle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, chiamate anch'esse ad attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Devono rammentarsi, altresi', le misure previste (art. 4 del decreto-legge n. 16/2014) per gli enti che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, che prescrivono il recupero integrale, nel corso dell'esercizio 2014. Si richiamano poi, le ulteriori disposizioni del decreto-legge n. 66/2014 che riguardano la tempestivita' dei pagamenti (con connesse sanzioni nel caso di superamento dei termini fissati dal legislatore) e le norme per il contenimento della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione. Infine, si sottolinea che agli organi di controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' affidata, ai sensi dell'art. 47 del decreto-legge n. 66/2014, la verifica dell'avvenuta adozione delle misure di riduzione della spesa corrente, i cui esiti sono da esplicitare attraverso la relazione resa dagli stessi organi, ai sensi del comma 166 dell'art. 1 della legge n. 266/2005. 5) Debiti fuori bilancio e passivita' potenziali Vanno richiamate le considerazioni gia' svolte in occasione della precedente pronuncia di orientamento in ordine alle conseguenze che possono annettersi al mancato rispetto del principio di tempestivita' nel ricondurre a sistema un debito generatosi al di fuori di una rituale procedura di spesa. Devono formare oggetto di rigorosa e puntuale ricognizione le situazioni debitorie fuori bilancio gia' accertate ed in attesa di riconoscimento e finanziamento ai sensi dell'art. 194 TUEL, nonche' le eventuali situazioni debitorie gia' riconosciute, ma in attesa di finanziamento, e le passivita' potenziali in corso di formazione attese le plurime ricadute che la mancanza di un bilancio approvato ed autorizzatorio, puo' avere su tali poste. Nell'ambito di siffatta rigorosa valutazione di debiti fuori bilancio, passivita' potenziali ed oneri latenti in corso di formazione, oggetto di attento esame devono essere i rapporti finanziari con le societa' partecipate, consorzi istituzioni e, in generale, organismi partecipati esterni i cui risultati gestionali possano avere ripercussioni sul bilancio dell'Ente onde verificare se sussistano situazioni di disavanzo da ripianare ovvero ricorrano le condizioni per una ricapitalizzazione. In questa prospettiva particolare attenzione dovra', inoltre, essere prestata all'esistenza di eventuali forme di garanzia, tipiche o atipiche (fideiussioni, lettere di patronage) rilasciate dall'Ente in favore degli organismi partecipati atteso che, in difetto di idonee misure prudenziali, dall'escussione delle stesse potrebbero discendere effetti gravemente pregiudizievoli per il mantenimento degli equilibri di bilancio. Sotto altro profilo - ed in una visione prospettica - deve, infine, segnalarsi come gli esiti della gestione 2014 degli organismi partecipati assumano una particolare significativita' in relazione agli obblighi introdotti dalla legge di stabilita' 2014 e, specificamente, a quelli di cui all'art. 1 commi 550 e 552, lettera a, concernenti la necessita' di provvedere ad accantonamenti in dipendenza della variabilita' dei risultati di esercizio nei termini compiutamente specificati dalle richiamate disposizioni.