IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 199, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e s.m.i.; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater, concernenti la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e s.m.i.; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2011, n. 231 recante regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attivita' del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalita' proprie dei servizi di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 novembre 2012, recante la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2004, recante «Foggia della cravatta a corredo della bandiera nazionale in dotazione al Dipartimento della protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 2002, recante «Adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Ravvisata la necessita' di porre il personale del Dipartimento nella condizione di essere prontamente individuato nell'espletamento delle operazioni di protezione civile, da un'uniforme indossabile anche in altre attivita' legate al servizio d'istituto; Considerata la necessita' di dotare il Dipartimento della protezione civile di una bandiera di istituto; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Decreta: Art. 1 Principi generali 1. L'uniforme del personale del Dipartimento della protezione civile, e' individuata con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, che ne distingue la foggia, le caratteristiche stagionali e le modalita' di utilizzo. 2. I capi di vestiario, l'equipaggiamento e gli accessori sono assegnati come dotazione individuale al personale che presta servizio, a diverso titolo, presso il Dipartimento della protezione civile. 3. Con il decreto di cui al comma 1 e', altresi', determinata la dotazione minima spettante al personale, anche in ragione della specifica funzione svolta nonche' del contesto operativo d'impiego.