Art. 2 
 
 
                        Acquisto e fornitura 
 
  1. Il Dipartimento della protezione civile provvede,  imputando  le
spese ai propri capitoli di bilancio, all'acquisto, alla fornitura ed
al rinnovo delle uniformi al personale dipendente, nonche' alla  loro
sostituzione nei casi di deterioramento per causa di servizio  o  per
variazione di taglia. 
  2. All'atto della cessazione dal servizio, o del passaggio ad altra
amministrazione  o  ente,  il  personale  e'  tenuto   a   restituire
all'Amministrazione gli effetti di vestiario e di equipaggiamento  in
propria  dotazione,  nonche'  gli   accessori,   se   caratterizzanti
l'uniforme. I beni non piu' riassegnabili per  palese  deterioramento
possono essere trattenuti, a domanda dell'interessato, previa formale
autorizzazione del capo del Dipartimento.