Art. 2 Acquisto e fornitura 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede, imputando le spese ai propri capitoli di bilancio, all'acquisto, alla fornitura ed al rinnovo delle uniformi al personale dipendente, nonche' alla loro sostituzione nei casi di deterioramento per causa di servizio o per variazione di taglia. 2. All'atto della cessazione dal servizio, o del passaggio ad altra amministrazione o ente, il personale e' tenuto a restituire all'Amministrazione gli effetti di vestiario e di equipaggiamento in propria dotazione, nonche' gli accessori, se caratterizzanti l'uniforme. I beni non piu' riassegnabili per palese deterioramento possono essere trattenuti, a domanda dell'interessato, previa formale autorizzazione del capo del Dipartimento.