Art. 3 
 
 
                        Utilizzo della divisa 
 
  1. L'uso dell'uniforme e' prescritto nei seguenti ambiti: 
  a) nell'espletamento dell'attivita' di emergenza; 
  b) nel corso di sopralluoghi nei territori interessati dagli eventi
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.  225  e  s.m.i.,  fatte  salve
diverse direttive impartite dal capo del Dipartimento; 
  c) nello svolgimento di esercitazioni di protezione civile; 
  d) nelle riunioni istituzionali in ambito tecnico operativo; 
  e) nelle cerimonie ufficiali; 
  f) ogni  qual  volta  ne  sia  ravvisata  l'opportunita'  dal  capo
Dipartimento, ovvero dal dirigente della struttura di appartenenza. 
  2. E' fatto obbligo al personale del Dipartimento della  protezione
civile di indossare la divisa con dignita' e decoro. 
  3. E' fatto divieto di alterare la divisa con  capi  di  vestiario,
accessori,  materiale  di  equipaggiamento  e   altri   oggetti   non
regolamentati, ad esclusione e compatibilmente con i  dispositivi  di
protezione individuale,  che  pregiudichino  la  funzionalita'  della
divisa volta al riconoscimento del personale. Ove previsto,  dovranno
essere indossati unitamente all'uniforme i dispositivi di  protezione
individuale, di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 28 novembre 2011, n. 231. 
  4.  Fatte  salve  le  prescrizioni  dipartimentali  sull'uso  delle
decorazioni  nelle  cerimonie,  e'  vietato  applicare  sull'uniforme
distintivi, fregi, insegne onorifiche ed altri emblemi.