Art. 3 Utilizzo della divisa 1. L'uso dell'uniforme e' prescritto nei seguenti ambiti: a) nell'espletamento dell'attivita' di emergenza; b) nel corso di sopralluoghi nei territori interessati dagli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., fatte salve diverse direttive impartite dal capo del Dipartimento; c) nello svolgimento di esercitazioni di protezione civile; d) nelle riunioni istituzionali in ambito tecnico operativo; e) nelle cerimonie ufficiali; f) ogni qual volta ne sia ravvisata l'opportunita' dal capo Dipartimento, ovvero dal dirigente della struttura di appartenenza. 2. E' fatto obbligo al personale del Dipartimento della protezione civile di indossare la divisa con dignita' e decoro. 3. E' fatto divieto di alterare la divisa con capi di vestiario, accessori, materiale di equipaggiamento e altri oggetti non regolamentati, ad esclusione e compatibilmente con i dispositivi di protezione individuale, che pregiudichino la funzionalita' della divisa volta al riconoscimento del personale. Ove previsto, dovranno essere indossati unitamente all'uniforme i dispositivi di protezione individuale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2011, n. 231. 4. Fatte salve le prescrizioni dipartimentali sull'uso delle decorazioni nelle cerimonie, e' vietato applicare sull'uniforme distintivi, fregi, insegne onorifiche ed altri emblemi.