Art. 6 
 
 
        Trasporto, riparazione e rinnovazione della bandiera 
 
  1. Quando trasportata fuori  sede,  la  bandiera  di  istituto  del
Dipartimento della protezione civile e' racchiusa  nella  custodia  e
viaggia secondo le indicazioni impartite dal capo del Dipartimento. 
  2. La  rinnovazione  delle  parti  deteriorate  della  bandiera  di
istituto e' a cura del Dipartimento della protezione civile.