Art. 6 Trasporto, riparazione e rinnovazione della bandiera 1. Quando trasportata fuori sede, la bandiera di istituto del Dipartimento della protezione civile e' racchiusa nella custodia e viaggia secondo le indicazioni impartite dal capo del Dipartimento. 2. La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera di istituto e' a cura del Dipartimento della protezione civile.