(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1 l'Ufficio di  Gabinetto,
cui devono essere inviati tutti i  provvedimenti  per  la  firma  del
Ministro  o  dei  Sottosegretari,  provvede  per   il   coordinamento
necessario all'attuazione del presente decreto.