Art. 2. 1. Al Sen. Andrea Olivero e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti. 2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, il Ministro provvedera', qualora siano interessate le materie delegate, su proposta del Vice Ministro. 3. Il Vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio Legislativo e del Consigliere diplomatico del Ministro, ai sensi dell'art. 1, comma 24-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.