(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1.  Al  Sen.  Andrea  Olivero  e'  delegata,  nell'ambito   delle
competenze  di  cui  all'art.  1,  la  firma  dei  relativi  atti   e
provvedimenti. 
    2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e  per  la
gestione, il  Ministro  provvedera',  qualora  siano  interessate  le
materie delegate, su proposta del Vice Ministro. 
    3. Il Vice  Ministro,  per  le  materie  inerenti  alle  funzioni
delegate,  si  avvale   dell'Ufficio   di   Gabinetto,   dell'Ufficio
Legislativo e del Consigliere  diplomatico  del  Ministro,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 24-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge  17  luglio
2006, n. 233.