Art. 3. 1. Il Vice Ministro e' delegato ad intervenire presso il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro per i lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente. 2. Il Vice Ministro e' delegato ad intervenire alle sedute del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente. 3. Il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate. 4. Resta salva la facolta' di delegare di volta in volta al Vice Ministro singoli atti di competenza del Ministro. 5. La delega al Vice Ministro e' estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1 quando i medesimi rivestano caratteri di assoluta urgenza ed improrogabilita' e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei Conti. Roma, 19 marzo 2014 Il Ministro: Martina