(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    1. Il Vice Ministro e' delegato ad intervenire presso  il  Senato
della  Repubblica,  in  rappresentanza  del  Ministro  per  i  lavori
parlamentari, salvo  che  il  Ministro  non  ritenga  di  intervenire
personalmente. 
    2. Il Vice Ministro e' delegato ad intervenire  alle  sedute  del
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica salvo  che
il Ministro non ritenga di intervenire personalmente. 
    3. Il Ministro puo'  avocare  alla  propria  firma  singoli  atti
compresi nelle materie delegate. 
    4. Resta salva la facolta' di delegare di volta in volta al  Vice
Ministro singoli atti di competenza del Ministro. 
    5. La delega al Vice Ministro e' estesa, in caso di assenza o  di
impedimento del Ministro anche agli  atti  espressamente  esclusi  ai
sensi dell'art. 1 quando i medesimi rivestano caratteri  di  assoluta
urgenza ed improrogabilita' e non  siano  per  legge  riservati  alla
competenza esclusiva del Ministro. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana,  previa  registrazione  della  Corte  dei
Conti. 
    Roma, 19 marzo 2014 
 
                                                 Il Ministro: Martina