Art. 3 
 
 
Misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle Operazioni di
                            ridefinizione 
 
  1. Per le Operazioni di  ridefinizione,  che  devono  prevedere  il
rimborso del debito  sin  dal  primo  anno,  il  tasso  di  interesse
praticabile non puo' essere superiore  alla  misura  massima  fissata
nella comunicazione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  ai
sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,
per le operazioni di mutuo a carico del bilancio dello Stato di  pari
durata vigente alla data di perfezionamento delle suddette Operazioni
di ridefinizione.