Art. 3 Misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle Operazioni di ridefinizione 1. Per le Operazioni di ridefinizione, che devono prevedere il rimborso del debito sin dal primo anno, il tasso di interesse praticabile non puo' essere superiore alla misura massima fissata nella comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le operazioni di mutuo a carico del bilancio dello Stato di pari durata vigente alla data di perfezionamento delle suddette Operazioni di ridefinizione.