Art. 7 Ammissione alla garanzia del Fondo 1. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo: a) il Gestore acquisisce, per il tramite della Piattaforma elettronica, secondo modalita' operative definite con il Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle Operazioni di cessione, nonche' le informazioni disponibili relative alle Operazioni di ridefinizione; b) le banche e gli intermediari finanziari comunicano, per il tramite della Piattaforma elettronica, le eventuali Operazioni di ridefinizione perfezionate con le pubbliche amministrazioni debitrici, nonche' le eventuali cessioni dei crediti oggetto di ridefinizione in favore dei soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, secondo le indicazioni che saranno pubblicate nella home page della Piattaforma elettronica; c) la CDP e le istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali comunicano trimestralmente, per il tramite della Piattaforma elettronica, i crediti certificati acquisiti da banche o intermediari finanziari o da soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonche' le caratteristiche delle eventuali Operazioni di ridefinizione perfezionate con le pubbliche amministrazioni debitrici, secondo le indicazioni che saranno pubblicate nella home page della Piattaforma elettronica.