Art. 4 Verificazione periodica 1. L'incaricato dell'organismo di ispezione effettua tutti i controlli e tutte le prove previste nell'allegato I e compila, oltre il libretto metrologico, anche la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato II. 2. L'originale della lista di controllo compilata ai sensi del precedente comma 1 e' conservato dall'organismo insieme al software o foglio di calcolo implementato per il calcolo del coefficiente di conversione ai fini delle operazioni di verifica e controllo contenente i risultati di detto calcolo; una copia della lista di controllo e' trasmessa, in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio; una ulteriore copia di detta lista e' tenuta a disposizione delle Autorita' di controllo da parte del titolare del dispositivo di conversione.