Art. 4 
 
 
                       Verificazione periodica 
 
  1.  L'incaricato  dell'organismo  di  ispezione  effettua  tutti  i
controlli e tutte le prove previste nell'allegato I e compila,  oltre
il libretto metrologico, anche  la  lista  di  controllo  (checklist)
riportata nell'allegato II. 
  2. L'originale della lista di  controllo  compilata  ai  sensi  del
precedente comma 1 e' conservato dall'organismo insieme al software o
foglio di calcolo implementato per il  calcolo  del  coefficiente  di
conversione  ai  fini  delle  operazioni  di  verifica  e   controllo
contenente i risultati di detto calcolo; una  copia  della  lista  di
controllo e' trasmessa,  in  formato  cartaceo  o  elettronico,  alla
Camera di commercio competente per territorio; una ulteriore copia di
detta lista e' tenuta a disposizione delle Autorita' di controllo  da
parte del titolare del dispositivo di conversione.