Art. 5 
 
 
                          Controlli casuali 
 
  1. L'incaricato della camera  di  commercio  effettua  uno  o  piu'
controlli e una o piu' prove  previste  nell'allegato  I  e  compila,
oltre il  libretto  metrologico  che  accompagna  il  dispositivo  di
conversione,  anche  la  lista  di  controllo  (checklist)  riportata
nell'allegato II, rilasciandone copia al titolare del contatore 
  2. Qualora nel corso delle prove tecniche lo strumento  non  supera
il controllo per non conformita' formali,  oppure  viene  riscontrato
che l'errore dello strumento risulta compreso  tra  l'errore  massimo
permesso  in  sede  di  verificazione  periodica  e  quello  di   cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 2012,  n.
75, viene ordinato al titolare  del  dispositivo  di  conversione  di
sospendere l'utilizzazione del dispositivo  fino  a  riparazione,  di
aggiustare  detto  dispositivo  a  proprie  spese  e  di   sottoporlo
nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni dalla  data  del
controllo casuale.