Art. 5 Controlli casuali 1. L'incaricato della camera di commercio effettua uno o piu' controlli e una o piu' prove previste nell'allegato I e compila, oltre il libretto metrologico che accompagna il dispositivo di conversione, anche la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato II, rilasciandone copia al titolare del contatore 2. Qualora nel corso delle prove tecniche lo strumento non supera il controllo per non conformita' formali, oppure viene riscontrato che l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 75, viene ordinato al titolare del dispositivo di conversione di sospendere l'utilizzazione del dispositivo fino a riparazione, di aggiustare detto dispositivo a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni dalla data del controllo casuale.