Art. 8 
 
 
                  Semplificazione e armonizzazione 
 
  1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
direttiva: 
  a) al fine di semplificare e armonizzare le procedure e gli oneri a
carico dei fabbricanti di strumenti di misura nazionali con quelli  a
carico dei fabbricanti di  strumenti  di  misura  disciplinati  dalla
normativa  comunitaria  ed  europea  qualora  vengono  introdotte  al
software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali
metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico,
detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso  la  competente
divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo  eseguibile
del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2, lettere a) e b)
della circolare n. 62/1997, citata nelle premesse; 
  b) gli strumenti  di  misura  muniti  di  approvazione  di  modello
nazionale  o  certificato  CEE   possono   essere   sottoposti   alla
verificazione periodica, anche se oggetto di una riparazione  che  ha
comportato la sostituzione di un  organo  principale,  purche'  detta
riparazione  non  determini  allo   strumento   modifiche   tali   da
pregiudicare la sua conformita' al modello gia' approvato; 
  c) qualora le iscrizioni regolamentari  riportate  sullo  strumento
risultano  illeggibili,  l'operatore   che   effettua   l'intervento,
ripristina dette iscrizioni su un'etichetta  adesiva,  realizzata  in
modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, e  la  applica
in prossimita' delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola
con i sigilli provvisori dell'operatore stesso. L'utente metrico o il
titolare dello strumento, entro  5  giorni  dall'avvenuto  ripristino
delle iscrizioni regolamentari, richiede la verificazione periodica e
dopo tale richiesta puo' utilizzare lo strumento fino  all'esecuzione
della verificazione richiesta; 
  d) la periodicita' delle verificazioni degli  strumenti  di  misura
disciplinati dal D.M. n. 31/2011, dal D.M. n. 32/2011,  dal  D.M.  n.
75/2012 e dal D.M. n. 155/2013 citati nelle premesse, considerato che
il degrado degli strumenti e' connesso all'uso e solo in minima parte
al tempo anteriore all'installazione, va interpretata ragionevolmente
come decorrente dalla data dello loro messa in servizio  se  avvenuta
entro 2  anni  dall'anno  della  marcatura  CE;  successivamente,  la
verificazione e'  effettuata  secondo  la  periodicita'  fissata  dai
citati  decreti  ministeriali  e  decorre  dalla   data   dell'ultima
verificazione; 
  e) gli  organismi  che  eseguono  la  verificazione  periodica  sui
contatori dell'acqua ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 155/2013  sono
abilitati anche  all'esecuzione  della  verificazione  periodica  sui
contatori dell'acqua muniti di certificato di CEE e messi in servizio
a partire dalla data di pubblicazione della presente direttiva  nella
G.U.;  i  suddetti  contatori  sono  sottoposti  alla   verificazione
periodica con le  modalita'  e  periodicita'  previste  dal  D.M.  n.
155/2013 e muniti del libretto metrologico; 
  f) i laboratori che eseguono l'attivita' di verificazione periodica
sugli strumenti MID ai sensi dell'articolo 6 del decreto  18  gennaio
2011, n. 31 e dell'articolo 6 del decreto 18  gennaio  2011,  n.  32,
considerato che i  requisiti  a  tal  fine  prescritti  e  verificati
garantiscono anche il rispetto della disposizione di cui all'articolo
4  del  decreto  del  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  28  marzo  2000,  n.  182,  sono  abilitati   anche
all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti  metrici
nazionali; a tal fine, in deroga alle procedure di riconoscimento  di
cui  agli  articoli  2   (Condizioni   giuridico-amministrative),   3
(Condizioni  tecnico-operative)  e  4  (Modalita'  di  riconoscimento
dell'idoneita'  dei  laboratori)  del  decreto  del  Ministro   delle
attivita'  produttive  10  dicembre  2001,  la  Camera  di  commercio
competente include il  laboratorio  interessato  nell'elenco  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto del  Ministero  delle  attivita'
produttive del 10 dicembre 2001, senza oneri e a  semplice  richiesta
del laboratorio; 
      g) in  deroga  alla  direttiva  del  Ministro  delle  attivita'
produttive 30 luglio 2004, il laboratorio abilitato  ad  eseguire  la
verificazione sugli  strumenti  MID  ai  sensi  dell'articolo  6  del
decreto 18 gennaio 2011, n. 31  e  dell'articolo  6  del  decreto  18
gennaio 2011, n. 32 appone, in sede di verificazione periodica  degli
strumenti  nazionali,   gli   stessi   sigilli   con   gli   elementi
identificativi assegnati da Unioncamere per  la  verificazione  degli
strumenti MID e applica le  medesime  modalita'  di  comunicazione  e
procedure  tecniche  operative  di  controllo  previste  dai   citati
decreti; 
      h) i campioni di prima linea (di riferimento) e i  campioni  di
lavoro utilizzati ai fini dell'esecuzione  dei  controlli  successivi
dei sistemi di misurazione su condotta e dei sistemi  di  misurazione
per liquidi criogenici sono inseriti in  un  sistema  pianificato  di
controllo  del  rispetto  degli  errori  e   delle   incertezze.   In
particolare  il  citato  sistema  pianificato  ha  una   cadenza   di
certificazione biennale per i campioni di prima linea, eseguita da un
laboratorio di taratura accreditato  da  un  organismo  nazionale  di
accreditamento mentre per quelli di lavoro, la cadenza dei  controlli
e' annuale. I campioni di prima linea ed i campioni da  lavoro  hanno
errore e incertezza estesa di taratura singolarmente non maggiori  di
un terzo  dell'errore  massimo  tollerato  previsto  nelle  prove  da
eseguirsi nei controlli. L'incertezza e' calcolata con un fattore  di
copertura k = 2 includendo l'incertezza di taratura dei  campioni  di
misura, l'incertezza delle operazioni di taratura e l'incertezza  del
campione oggetto della  taratura.  Dette  prescrizioni  si  applicano
anche alle misure di capacita'  ≥ 1000  L  utilizzate  nei  controlli
successivi degli strumenti disciplinati dalla direttiva MID. 
  La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei Conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
      Roma, 12 maggio 2014 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2014 
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