Art. 8 Semplificazione e armonizzazione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva: a) al fine di semplificare e armonizzare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura nazionali con quelli a carico dei fabbricanti di strumenti di misura disciplinati dalla normativa comunitaria ed europea qualora vengono introdotte al software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico, detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo eseguibile del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2, lettere a) e b) della circolare n. 62/1997, citata nelle premesse; b) gli strumenti di misura muniti di approvazione di modello nazionale o certificato CEE possono essere sottoposti alla verificazione periodica, anche se oggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un organo principale, purche' detta riparazione non determini allo strumento modifiche tali da pregiudicare la sua conformita' al modello gia' approvato; c) qualora le iscrizioni regolamentari riportate sullo strumento risultano illeggibili, l'operatore che effettua l'intervento, ripristina dette iscrizioni su un'etichetta adesiva, realizzata in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, e la applica in prossimita' delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola con i sigilli provvisori dell'operatore stesso. L'utente metrico o il titolare dello strumento, entro 5 giorni dall'avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, richiede la verificazione periodica e dopo tale richiesta puo' utilizzare lo strumento fino all'esecuzione della verificazione richiesta; d) la periodicita' delle verificazioni degli strumenti di misura disciplinati dal D.M. n. 31/2011, dal D.M. n. 32/2011, dal D.M. n. 75/2012 e dal D.M. n. 155/2013 citati nelle premesse, considerato che il degrado degli strumenti e' connesso all'uso e solo in minima parte al tempo anteriore all'installazione, va interpretata ragionevolmente come decorrente dalla data dello loro messa in servizio se avvenuta entro 2 anni dall'anno della marcatura CE; successivamente, la verificazione e' effettuata secondo la periodicita' fissata dai citati decreti ministeriali e decorre dalla data dell'ultima verificazione; e) gli organismi che eseguono la verificazione periodica sui contatori dell'acqua ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 155/2013 sono abilitati anche all'esecuzione della verificazione periodica sui contatori dell'acqua muniti di certificato di CEE e messi in servizio a partire dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella G.U.; i suddetti contatori sono sottoposti alla verificazione periodica con le modalita' e periodicita' previste dal D.M. n. 155/2013 e muniti del libretto metrologico; f) i laboratori che eseguono l'attivita' di verificazione periodica sugli strumenti MID ai sensi dell'articolo 6 del decreto 18 gennaio 2011, n. 31 e dell'articolo 6 del decreto 18 gennaio 2011, n. 32, considerato che i requisiti a tal fine prescritti e verificati garantiscono anche il rispetto della disposizione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, sono abilitati anche all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti metrici nazionali; a tal fine, in deroga alle procedure di riconoscimento di cui agli articoli 2 (Condizioni giuridico-amministrative), 3 (Condizioni tecnico-operative) e 4 (Modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori) del decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001, la Camera di commercio competente include il laboratorio interessato nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministero delle attivita' produttive del 10 dicembre 2001, senza oneri e a semplice richiesta del laboratorio; g) in deroga alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive 30 luglio 2004, il laboratorio abilitato ad eseguire la verificazione sugli strumenti MID ai sensi dell'articolo 6 del decreto 18 gennaio 2011, n. 31 e dell'articolo 6 del decreto 18 gennaio 2011, n. 32 appone, in sede di verificazione periodica degli strumenti nazionali, gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verificazione degli strumenti MID e applica le medesime modalita' di comunicazione e procedure tecniche operative di controllo previste dai citati decreti; h) i campioni di prima linea (di riferimento) e i campioni di lavoro utilizzati ai fini dell'esecuzione dei controlli successivi dei sistemi di misurazione su condotta e dei sistemi di misurazione per liquidi criogenici sono inseriti in un sistema pianificato di controllo del rispetto degli errori e delle incertezze. In particolare il citato sistema pianificato ha una cadenza di certificazione biennale per i campioni di prima linea, eseguita da un laboratorio di taratura accreditato da un organismo nazionale di accreditamento mentre per quelli di lavoro, la cadenza dei controlli e' annuale. I campioni di prima linea ed i campioni da lavoro hanno errore e incertezza estesa di taratura singolarmente non maggiori di un terzo dell'errore massimo tollerato previsto nelle prove da eseguirsi nei controlli. L'incertezza e' calcolata con un fattore di copertura k = 2 includendo l'incertezza di taratura dei campioni di misura, l'incertezza delle operazioni di taratura e l'incertezza del campione oggetto della taratura. Dette prescrizioni si applicano anche alle misure di capacita' ≥ 1000 L utilizzate nei controlli successivi degli strumenti disciplinati dalla direttiva MID. La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2014 Il Ministro: Guidi Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne Prev. n. 2335