Art. 2. Proclamazione e durata delle astensioni 1. La proclamazione dell'astensione rientra nelle competenze del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nonche' dalle organizzazioni di riferimento della categoria di concerto con il Consiglio Nazionale. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data dell'astensione alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Inoltre analoga informazione va trasmessa, in ragione della motivazione dell'astensione collettiva, al Direttore dell'Agenzia Regionale delle entrate, alle Direzioni Territoriali del Lavoro interessate, ai Direttori Regionali INPS ed INAIL, all'Unioncamere in rappresentanza delle camere di Commercio, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o ad altro Ministero interessato, agli organismi giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati. Ove l'astensione collettiva abbia una portata nazionale, le informazioni di cui innanzi sono trasmesse ai soggetti istituzionali nazionali degli organismi innanzi individuati. L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione, almeno cinque giorni prima con tempi e modalita' tali da determinare il minimo disagio per i cittadini. Il servizio pubblico radiotelevisivo e' tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalita' dell'astensione nel corso dei telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti o, comunque, agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle leggi dello Stato. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non puo' intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni. 2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima salva la diversa richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi. 3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione e' proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. 4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. L'astensione non puo' superare otto giorni consecutivi lavorativi. Con riferimento a ciascun mese solare non puo' comunque essere superato la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui e' prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso.