(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
               Proclamazione e durata delle astensioni 
 
    1. La proclamazione dell'astensione rientra nelle competenze  del
Consiglio  Nazionale  dei  Consulenti  del  Lavoro,   nonche'   dalle
organizzazioni di riferimento della  categoria  di  concerto  con  il
Consiglio Nazionale. 
    La  proclamazione  dell'astensione,   con   l'indicazione   della
specifica motivazione e della  sua  durata,  deve  essere  comunicata
almeno  quindici  giorni  prima  della  data   dell'astensione   alla
Commissione di garanzia dell'attuazione della  legge  sullo  sciopero
nei servizi pubblici  essenziali.  Inoltre  analoga  informazione  va
trasmessa, in ragione della motivazione  dell'astensione  collettiva,
al Direttore dell'Agenzia Regionale  delle  entrate,  alle  Direzioni
Territoriali del Lavoro interessate, ai Direttori Regionali  INPS  ed
INAIL, all'Unioncamere in rappresentanza delle camere  di  Commercio,
al Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  o  ad  altro
Ministero interessato,  agli  organismi  giudiziari  civili,  penali,
amministrativi e tributari interessati. Ove  l'astensione  collettiva
abbia una portata nazionale, le  informazioni  di  cui  innanzi  sono
trasmesse ai soggetti istituzionali nazionali degli organismi innanzi
individuati. 
    L'organismo proclamante assicura  la  comunicazione  al  pubblico
della astensione, almeno cinque giorni prima con  tempi  e  modalita'
tali da determinare il minimo disagio per i  cittadini.  Il  servizio
pubblico radiotelevisivo e' tenuto a  dare  tempestiva  diffusione  a
tali comunicazioni fornendo  informazioni  complete  sull'inizio,  la
durata, le misure alternative  e  le  modalita'  dell'astensione  nel
corso dei telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti  a  dare
le  medesime  informazioni  i  giornali  quotidiani  e  le  emittenti
radiofoniche e  televisive  che  si  avvalgono  di  finanziamenti  o,
comunque, agevolazioni  tariffarie,  creditizie  o  fiscali  previste
dalle leggi dello Stato. 
    Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione  non  puo'
intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni. 
    2. La revoca della  proclamazione  deve  essere  comunicata  agli
stessi destinatari di cui al comma precedente  almeno  cinque  giorni
prima della data fissata per l'astensione medesima salva  la  diversa
richiesta da parte della Commissione di garanzia o la  sopravvenienza
di fatti significativi. 
    3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata  possono  non
essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione e' proclamata  ai
sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n.  146/1990,  come  modificata
dalla legge n. 83/2000. 
    4. Ciascuna proclamazione deve riguardare  un  unico  periodo  di
astensione. 
    L'astensione  non   puo'   superare   otto   giorni   consecutivi
lavorativi. 
    Con riferimento a ciascun mese solare non  puo'  comunque  essere
superato la durata di otto giorni anche se si  tratta  di  astensioni
aventi ad oggetto questioni e temi  diversi.  In  ogni  caso  tra  il
termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva  deve
intercorrere  un  intervallo  di   almeno   quindici   giorni.   Tali
limitazioni  non  si  applicano  nei  casi  in  cui  e'  prevista  la
proclamazione dell'astensione senza preavviso.