(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
                       Effetti dell'astensione 
 
    1. L'astensione puo' riguardare tutte le  attivita'  obbligatorie
dei consulenti del lavoro, salvo  quanto  previsto  dall'art.  4  che
segue, ivi compresa l'elaborazione e la stampa del  Libro  Unico  del
Lavoro,  la  predisposizione  delle  comunicazioni  obbligatorie  del
rapporto  di  lavoro,  delle  denunce  previdenziali  mensili,  delle
dichiarazioni dei sostituti di imposta  e  la  cura  degli  ulteriori
adempimenti connessi al rapporto  di  lavoro,  l'attivita'  derivante
dagli obblighi assunti in qualita' di C.T.U. o C.T.P.; nonche'  tutti
gli  adempimenti  telematici  di  carattere   fiscale   (deleghe   di
pagamento,  assistenza  su  preavvisi  di  irregolarita',   etc.)   e
previdenziali  (domande  di  ammortizzatori  sociali,  richieste   di
rateazione, etc.) che  non  risultano  in  scadenza  nel  periodo  di
sospensione. 
    L'adesione alla astensione che riguarda attivita' in scadenza nel
periodo di astensione, e  che  vengono  definitivamente  omesse,  non
esclude l'irrogazione di qualsivoglia sanzione civile, amministrativa
o di altro tipo a carico dei soggetti aderenti da  parte  degli  Enti
competenti e dei soggetti per conto dei  quali  sono  effettuati  gli
adempimenti. 
    Viceversa, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 che segue,
durante l'astensione possono  essere  definitivamente  omesse  quelle
attivita' non obbligatorie richieste da enti, istituzioni e privati. 
    2. Nell'ambito delle procedure di conciliazione dei  rapporti  di
lavoro nelle quali sia stata conferita delega  al  professionista  la
mancata comparizione del consulente del lavoro alla convocazione o  a
qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista  la  sua
presenza, ancorche' non obbligatoria, affinche'  sia  considerata  in
adesione all'astensione  regolarmente  proclamata  ed  effettuata  ai
sensi della  presente  disciplina,  e  dunque  considerata  legittimo
impedimento, deve essere alternativamente: 
      a)  dichiarata  -  personalmente  o   tramite   sostituto   del
professionista titolare del mandato - all'inizio della  seduta  della
commissione; 
      b) comunicata con atto scritto  trasmesso  o  depositato  nella
segreteria della commissione  competente,  almeno  due  giorni  prima
della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvedera'  a
fornire idonee informazioni ai consulenti del lavoro costituiti nello
stesso procedimento. 
    3. L'astensione riguarda anche l'elaborazione  e  predisposizione
delle dichiarazioni tributarie e  cura  degli  ulteriori  adempimenti
tributari,  l'attivita'  di  intermediazione  fiscale  in   generale,
l'assistenza  e  la  rappresentanza   davanti   agli   organi   della
giurisdizione tributaria di cui al decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 545; nonche' tutti gli adempimenti telematici e fiscali  che
non risultano in scadenza nel periodo di sospensione. 
    L'adesione alla astensione che riguarda attivita' in scadenza nel
periodo di astensione, e  che  vengono  definitivamente  omesse,  non
esclude l'irrogazione di qualsivoglia sanzione civile, amministrativa
o di altro tipo a carico dei soggetti aderenti da  parte  degli  Enti
competenti e dei soggetti per conto dei  quali  sono  effettuati  gli
adempimenti. 
    4. Nel processo tributario la mancata comparizione del consulente
del lavoro all'udienza o a qualsiasi altro atto o adempimento per  il
quale sia prevista  la  sua  presenza,  ancorche'  non  obbligatoria,
affinche' sia considerata  in  adesione  all'astensione  regolarmente
proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque
considerata  legittimo  impedimento  del   difensore,   deve   essere
alternativamente: 
      a)  dichiarata  -  personalmente  o   tramite   sostituto   del
professionista titolare della  difesa  o  del  mandato  -  all'inizio
dell'udienza; 
      b) comunicata con atto scritto  trasmesso  o  depositato  nella
segreteria della commissione tributaria competente, almeno due giorni
prima  della  data  stabilita.  Ove  possibile,   il   professionista
provvedera' a fornire idonee informazioni ai  dottori  commercialisti
ed esperti contabili costituiti nello stesso procedimento. 
    5. Nel rispetto  delle  modalita'  sopra  indicate,  l'astensione
costituisce legittimo impedimento anche qualora consulenti del lavoro
del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione  stessa;
la  presente  disposizione  si'  applica  a  tutti  i  soggetti   del
procedimento, ivi compresi i rappresentanti della controparte. 
    6. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per
le parti assistite da un professionista che non intende aderire  alla
astensione, questi, conformemente  alle  regole  deontologiche,  deve
farsi  carico  di  avvisare  gli  altri  colleghi  interessati   alla
convocazione quanto prima, e comunque almeno due giorni  prima  della
data stabilita, ed e' tenuto a non compiere atti pregiudizievoli  per
le altre parti in causa in qualsiasi modo assistite da professionisti
che abbiano dichiarato l'intenzione di aderire all'astensione. 
    7. Il diritto di astensione puo' essere esercitato in ogni  stato
e grado del procedimento.