Art. 3. Effetti dell'astensione 1. L'astensione puo' riguardare tutte le attivita' obbligatorie dei consulenti del lavoro, salvo quanto previsto dall'art. 4 che segue, ivi compresa l'elaborazione e la stampa del Libro Unico del Lavoro, la predisposizione delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro, delle denunce previdenziali mensili, delle dichiarazioni dei sostituti di imposta e la cura degli ulteriori adempimenti connessi al rapporto di lavoro, l'attivita' derivante dagli obblighi assunti in qualita' di C.T.U. o C.T.P.; nonche' tutti gli adempimenti telematici di carattere fiscale (deleghe di pagamento, assistenza su preavvisi di irregolarita', etc.) e previdenziali (domande di ammortizzatori sociali, richieste di rateazione, etc.) che non risultano in scadenza nel periodo di sospensione. L'adesione alla astensione che riguarda attivita' in scadenza nel periodo di astensione, e che vengono definitivamente omesse, non esclude l'irrogazione di qualsivoglia sanzione civile, amministrativa o di altro tipo a carico dei soggetti aderenti da parte degli Enti competenti e dei soggetti per conto dei quali sono effettuati gli adempimenti. Viceversa, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 che segue, durante l'astensione possono essere definitivamente omesse quelle attivita' non obbligatorie richieste da enti, istituzioni e privati. 2. Nell'ambito delle procedure di conciliazione dei rapporti di lavoro nelle quali sia stata conferita delega al professionista la mancata comparizione del consulente del lavoro alla convocazione o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorche' non obbligatoria, affinche' sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento, deve essere alternativamente: a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del professionista titolare del mandato - all'inizio della seduta della commissione; b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione competente, almeno due giorni prima della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvedera' a fornire idonee informazioni ai consulenti del lavoro costituiti nello stesso procedimento. 3. L'astensione riguarda anche l'elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, l'attivita' di intermediazione fiscale in generale, l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; nonche' tutti gli adempimenti telematici e fiscali che non risultano in scadenza nel periodo di sospensione. L'adesione alla astensione che riguarda attivita' in scadenza nel periodo di astensione, e che vengono definitivamente omesse, non esclude l'irrogazione di qualsivoglia sanzione civile, amministrativa o di altro tipo a carico dei soggetti aderenti da parte degli Enti competenti e dei soggetti per conto dei quali sono effettuati gli adempimenti. 4. Nel processo tributario la mancata comparizione del consulente del lavoro all'udienza o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorche' non obbligatoria, affinche' sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente: a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del professionista titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza; b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione tributaria competente, almeno due giorni prima della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvedera' a fornire idonee informazioni ai dottori commercialisti ed esperti contabili costituiti nello stesso procedimento. 5. Nel rispetto delle modalita' sopra indicate, l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora consulenti del lavoro del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa; la presente disposizione si' applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i rappresentanti della controparte. 6. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un professionista che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati alla convocazione quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed e' tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa in qualsiasi modo assistite da professionisti che abbiano dichiarato l'intenzione di aderire all'astensione. 7. Il diritto di astensione puo' essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento.