(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                       Controllo deontologico 
 
    I. Quanto  alle  violazioni  delle  disposizioni  concernenti  la
proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto
dagli articoli 2-bis e 4, comma 4, della  legge  n.  146/1990,  cosi'
come  riformulati  dalla  legge  n.   83/2000,   da   adeguare   alla
peculiarita' della posizione professionale dei soggetti  interessati,
resta ferma anche l'eventuale valutazione dei Consigli dell'Ordine in
sede  di  esercizio  dell'azione  disciplinare.  Gli  stessi   Ordini
Professionali vigilano sul rispetto individuale  e  collettivo  delle
regole e modalita' di astensione. 
    I Consigli Provinciali ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine  dei
Consulenti del Lavoro si impegnano  ad  assicurare  il  coordinamento
delle iniziative in caso  di  questioni  applicative  concernenti  il
codice  di  autoregolamentazione.  Le  questioni  saranno  risolte  e
disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e  della
necessita' di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile  nel
caso concreto.