Art. 5. Controllo deontologico I. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli articoli 2-bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, cosi' come riformulati dalla legge n. 83/2000, da adeguare alla peculiarita' della posizione professionale dei soggetti interessati, resta ferma anche l'eventuale valutazione dei Consigli dell'Ordine in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi Ordini Professionali vigilano sul rispetto individuale e collettivo delle regole e modalita' di astensione. I Consigli Provinciali ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessita' di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.