Art. 16 
 
 
Computo dei periodi di sospensione e corresponsione  degli  arretrati
                         al giudice sospeso 
 
  1. Ai fini del termine complessivo di  anni  cinque  si  sommano  i
periodi di sospensione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del  presente
Regolamento. 
  2. Quando l'incolpato e' condannato alla sanzione della sospensione
dalle funzioni vanno detratti, ai fini dell'esecuzione, i periodi  di
sospensione obbligatoria o facoltativa e  di  esonero,  eventualmente
gia' decorsi. 
  3.  Quando  l'incolpato  e'  con  decisione  definitiva  assolto  o
condannato a sanzione diversa dalla rimozione  cessa  di  diritto  la
sospensione provvisoria eventualmente disposta e gli sono corrisposti
gli eventuali emolumenti  fissi  non  percepiti  per  i  periodi  non
compresi nel giudicato disciplinare.