Art. 16 Computo dei periodi di sospensione e corresponsione degli arretrati al giudice sospeso 1. Ai fini del termine complessivo di anni cinque si sommano i periodi di sospensione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente Regolamento. 2. Quando l'incolpato e' condannato alla sanzione della sospensione dalle funzioni vanno detratti, ai fini dell'esecuzione, i periodi di sospensione obbligatoria o facoltativa e di esonero, eventualmente gia' decorsi. 3. Quando l'incolpato e' con decisione definitiva assolto o condannato a sanzione diversa dalla rimozione cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta e gli sono corrisposti gli eventuali emolumenti fissi non percepiti per i periodi non compresi nel giudicato disciplinare.