Art. 3 
 
 
                        Illeciti disciplinari 
 
  1. Il giudice tributario esercita  le  funzioni  attribuitegli  con
imparzialita',  correttezza,  diligenza,  laboriosita',  riserbo   ed
equilibrio rispettando la dignita' della persona nell'esercizio delle
funzioni. 
  2.  Il  giudice  tributario  che  ponga  in  essere,  anche   fuori
dell'esercizio delle funzioni, comportamenti non conformi ai doveri o
alla dignita'  del  proprio  ufficio  e'  sottoposto  a  procedimento
disciplinare. 
  3. Costituiscono illeciti disciplinari: 
    a) i comportamenti  che,  violando  i  doveri  di  cui  ai  commi
precedenti, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle
parti; 
    b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio  di  presidenza,
della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita'; 
    c) la consapevole inosservanza  dell'obbligo  di  astensione  nei
casi previsti dalla legge; 
    d)  i  comportamenti  abitualmente  o  gravemente  scorretti  nei
confronti delle parti,  dei  loro  difensori,  o  di  chiunque  abbia
rapporti con il giudice nell'ambito dell'ufficio di appartenenza; 
    e)   l'ingiustificata,   indebita   e   rilevante    interferenza
nell'attivita' giudiziaria di altro giudice; 
    f) l'omessa comunicazione al  Presidente  della  Commissione,  da
parte del giudice tributario, delle interferenze di  cui  alla  lett.
e); 
    g) la grave  violazione  di  legge  determinata  da  ignoranza  o
negligenza inescusabile; 
    h)  il  travisamento  dei   fatti   determinato   da   negligenza
inescusabile; 
    i) la ripetuta emissione di provvedimenti privi  di  motivazione,
ovvero la cui motivazione  consiste  nella  sola  affermazione  della
sussistenza dei presupposti di legge o  in  altre  considerazioni  di
tenore palesemente apodittico, senza indicazione  degli  elementi  di
fatto dai quali tale sussistenza risulti; 
    j) la ripetuta adozione di provvedimenti adottati  nei  casi  non
consentiti dalla legge, per  negligenza  grave  e  inescusabile,  che
abbiano  leso  diritti  personali  o,  in  modo  rilevante,   diritti
patrimoniali; 
    k) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari  o
delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti; 
    l) l'indebito affidamento ad altri di  attivita'  rientranti  nei
propri compiti; 
    m) il reiterato ed ingiustificato ritardo  nel  compimento  degli
atti relativi all'esercizio  delle  funzioni,  protrattosi  oltre  il
termine fissato in sede di sollecito; 
    n) per il  Presidente  del  collegio,  l'omettere  di  assegnarsi
affari e di redigere i relativi provvedimenti; 
    o) il  sottrarsi  in  modo  non  occasionale  ed  in  assenza  di
giustificazioni veridiche all'attivita' di servizio, al di fuori  dei
casi legittimanti la procedura di decadenza; 
    p) la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso
di trattazione, o sugli affari definiti, ma non ancora resi pubblici; 
    q) rilasciare pubbliche dichiarazioni o interviste su  affari  in
corso di trattazione, ovvero trattati e definiti; 
    r)  l'adozione  ripetuta  di  provvedimenti  affetti  da   palese
incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione,  tali  da
manifestare  una  inequivocabile  contraddizione  sul  piano  logico,
contenutistico o argomentativo; 
    s) il mancato esercizio, da parte del Presidente di  Commissione,
dei doveri di vigilanza e controllo sul  regolare  svolgimento  delle
attivita' dell'ufficio; 
    t) l'omissione, da parte del Presidente della Commissione, o  del
presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione  agli
organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti
disciplinari compiuti da giudici dell'ufficio, della  sezione  o  del
collegio; 
    u) l'omissione, da parte del Presidente della Commissione, o  del
Presidente di sezione, della comunicazione al Consiglio di presidenza
della  sussistenza,  a  lui  nota,  di  una   delle   situazioni   di
incompatibilita' previste dall'ordinamento dei giudici tributari,  in
cui versa un giudice del suo ufficio; 
    v)  la  mancata  collaborazione,  da  parte  del  Presidente   di
Commissione, del Presidente di sezione o del Presidente del collegio,
con il Consiglio di presidenza,  anche  nella  sua  articolazione  in
commissioni,  in  relazione  ai  compiti  richiestigli   in   ragione
dell'incarico ricoperto, nonostante il sollecito rivoltogli; 
    z) ogni  altro  comportamento  non  conforme  ai  doveri  o  alla
dignita' del proprio ufficio, che leda l'immagine della giurisdizione
tributaria.