Art. 3 Illeciti disciplinari 1. Il giudice tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo ed equilibrio rispettando la dignita' della persona nell'esercizio delle funzioni. 2. Il giudice tributario che ponga in essere, anche fuori dell'esercizio delle funzioni, comportamenti non conformi ai doveri o alla dignita' del proprio ufficio e' sottoposto a procedimento disciplinare. 3. Costituiscono illeciti disciplinari: a) i comportamenti che, violando i doveri di cui ai commi precedenti, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita'; c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito dell'ufficio di appartenenza; e) l'ingiustificata, indebita e rilevante interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro giudice; f) l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione, da parte del giudice tributario, delle interferenze di cui alla lett. e); g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; i) la ripetuta emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge o in altre considerazioni di tenore palesemente apodittico, senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti; j) la ripetuta adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; k) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti; l) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei propri compiti; m) il reiterato ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, protrattosi oltre il termine fissato in sede di sollecito; n) per il Presidente del collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; o) il sottrarsi in modo non occasionale ed in assenza di giustificazioni veridiche all'attivita' di servizio, al di fuori dei casi legittimanti la procedura di decadenza; p) la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, ma non ancora resi pubblici; q) rilasciare pubbliche dichiarazioni o interviste su affari in corso di trattazione, ovvero trattati e definiti; r) l'adozione ripetuta di provvedimenti affetti da palese incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo; s) il mancato esercizio, da parte del Presidente di Commissione, dei doveri di vigilanza e controllo sul regolare svolgimento delle attivita' dell'ufficio; t) l'omissione, da parte del Presidente della Commissione, o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da giudici dell'ufficio, della sezione o del collegio; u) l'omissione, da parte del Presidente della Commissione, o del Presidente di sezione, della comunicazione al Consiglio di presidenza della sussistenza, a lui nota, di una delle situazioni di incompatibilita' previste dall'ordinamento dei giudici tributari, in cui versa un giudice del suo ufficio; v) la mancata collaborazione, da parte del Presidente di Commissione, del Presidente di sezione o del Presidente del collegio, con il Consiglio di presidenza, anche nella sua articolazione in commissioni, in relazione ai compiti richiestigli in ragione dell'incarico ricoperto, nonostante il sollecito rivoltogli; z) ogni altro comportamento non conforme ai doveri o alla dignita' del proprio ufficio, che leda l'immagine della giurisdizione tributaria.