Art. 7 Periodo transitorio 1. Al fine di assicurare l'adeguata fornitura di bollini alle aziende farmaceutiche e consentire all'Istituto il progressivo adeguamento degli impianti, l'Istituto produce bollini che hanno le caratteristiche indicate nell'allegato B parte integrante del presente decreto. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto avvia la produzione di bollini conformi all'Allegato A parte integrante del presente decreto e, fino al 31 dicembre 2015, puo' produrre bollini conformi all'Allegato B. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'Istituto produce esclusivamente bollini conformi all'Allegato A. 2. I bollini prodotti in conformita' al decreto del Ministro della Sanita' 2 agosto 2001 sono utilizzabili fino al completo smaltimento delle relative scorte da parte delle aziende farmaceutiche. 3. Al fine di assicurare trasparenza e tracciabilita' degli ordini di acquisto di bollini e dei relativi tempi di consegna, a decorrere dal 1° luglio 2014 i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, direttamente o tramite soggetto delegato, effettuano gli ordini di acquisto di bollini delle confezioni dei medicinali utilizzando esclusivamente la piattaforma internet messa a disposizione dall'Istituto, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.