Art. 11 Chiusura del portafoglio di mini bond 1. Il portafoglio di mini bond deve essere costruito entro i termini previsti all'art. 13, comma 1, del decreto portafogli. 2. Entro i 15 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato in sede di richiesta, fatta salva l'eventuale proroga ottenuta, il soggetto richiedente comunica al Gestore del Fondo le informazioni di cui alle lettere a), b) c), d) e f) dell'art. 13, comma 2, del decreto portafogli. 3. Qualora l'ammontare del portafoglio di mini bond effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in fase di richiesta, fermo restando quanto previsto per banche e intermediari finanziari dall'art. 13, comma 4, del decreto portafogli, il gestore richiedente e' tenuto a corrispondere al Fondo un importo pari al prodotto tra: a) la differenza tra l'importo della quota di tranche junior per la quale e' stata deliberata dal Consiglio di gestione la garanzia del Fondo e l'importo effettivo della quota di tranche junior garantito dal Fondo, determinato applicando le medesime misure di copertura del Fondo previste nella delibera del Consiglio di gestione, all'ammontare del portafoglio di mini bond effettivamente costruito; b) 0,35 percento. 4. Nel caso in cui, terminata l'attivita' di costituzione del portafoglio di mini bond, l'ammontare dello stesso sia inferiore al limite inferiore di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), si applica quanto previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto portafogli.