Art. 16 Norme transitorie e finali 1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e dalle Disposizioni operative del Fondo. 2. Il Consiglio di gestione provvede a integrare le Disposizioni operative del Fondo con le specifiche previsioni riportate nel presente decreto e a disciplinare forma e modalita' di presentazione delle richieste di concessione e di attivazione della garanzia del Fondo relativamente alle operazioni di cui al presente decreto. Le Disposizioni operative del Fondo cosi' integrate sono pubblicate nei siti Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). 3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle Disposizioni operative del Fondo nel sito Internet del Fondo. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 giugno 2014 Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti 14 luglio 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 2707