Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche 1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano agli interporti e alle relative attivita' affidatarie di cui all'art. 1, di nuova realizzazione e agli interporti e alle relative attivita' affidatarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale o di ampliamento, successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento. 2. Gli interporti e le relative attivita' affidatarie di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguati alla regola tecnica allegata al presente decreto secondo le disposizioni di cui all'art. 6, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 3. Gli interporti e le attivita' affidatarie incluse nell'elenco di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esentati dall'obbligo di adeguamento nei seguenti casi, fatto salvo comunque il rispetto del punto 9 della regola tecnica allegata al presente decreto: a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validita' o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.