Art. 10 
 
 
               Identificazione del titolare effettivo 
 
  1. L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia
necessaria    la     sua     presenza     fisica,     contestualmente
all'identificazione del cliente e sulla base dei dati  identificativi
da questi forniti ai sensi dell'art. 21 del decreto,  ovvero  facendo
ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti  pubblicamente
accessibili ovvero in altro modo. 
  2.  All'atto  dell'identificazione  il  cliente   va   invitato   a
dichiarare se il rapporto continuativo e' instaurato per conto di  un
altro  soggetto  e  a  fornire  tutte   le   indicazioni   necessarie
all'identificazione del titolare effettivo. Analogo invito va rivolto
nel caso di  operazione  occasionale  che  soddisfi  i  requisiti  di
importo di cui all'art. 7, comma 3, lettera b). 
  3. Le operazioni riconducibili  a  un  rapporto  continuativo,  che
soddisfino  i  requisiti  d'importo   normativamente   previsti,   si
presumono effettuate per conto del cliente intestatario del  rapporto
continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso,
salva diversa indicazione del cliente. Alla costituzione del rapporto
continuativo, le imprese informano il  cliente  sulla  necessita'  di
dichiarare, per ogni singola  operazione  posta  in  essere,  se  sia
effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati
all'atto della costituzione del rapporto  continuativo  e  a  fornire
tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione.
Nel quadro del controllo  costante,  le  imprese  valutano  eventuali
elementi che inducono a ritenere che il  cliente  stia  operando  per
conto  di  soggetti  diversi  da  quelli  indicati   all'atto   della
costituzione   del   rapporto   continuativo   o   dell'effettuazione
dell'operazione. 
  4. In relazione alle situazioni concrete, e' possibile che vi siano
molteplici titolari effettivi. In tali casi,  gli  adempimenti  vanno
espletati per ciascun titolare effettivo.