Art. 11 
 
 
               Verifica dei dati relativi al cliente, 
       al beneficiario, all'esecutore e al titolare effettivo 
 
  1.  La  verifica  dei   dati   del   cliente,   del   beneficiario,
dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui all'art.  2,  lettera
y) numero 1), avviene mediante il confronto con quelli desumibili  da
una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita e conservata
copia in formato cartaceo o elettronico. 
  2. Ai fini della verifica dei dati del cliente, del beneficiario  e
dell'esecutore persone fisiche, le imprese effettuano un riscontro su
un documento d'identita' originale non scaduto,  tra  quelli  di  cui
all'Allegato tecnico del decreto, e ne acquisiscono copia, in formato
cartaceo o elettronico. 
  3. Le imprese adottano misure ragionevolmente  appropriate  per  la
verifica dei dati concernenti il titolare effettivo di  cui  all'art.
2, lettera y) numero  2),  alla  luce  del  profilo  di  rischio  del
cliente, del rapporto continuativo o dell'operazione. A tal  fine  va
effettuato il riscontro con le informazioni desumibili da  una  fonte
affidabile e indipendente, di cui va acquisita - in  via  autonoma  o
per il tramite del cliente - e conservata copia in formato cartaceo o
elettronico. Quando sussiste un basso rischio di riciclaggio  e/o  di
finanziamento del terrorismo, questa verifica puo' essere  effettuata
acquisendo  una  dichiarazione  di  conferma  dei  dati  relativi  al
titolare  effettivo  sottoscritta  dal  cliente  sotto   la   propria
responsabilita'. 
  4. In tutti i casi sopra indicati  e  con  particolare  riguardo  a
quelli in cui non sia stata acquisita la  documentazione  di  cui  al
comma  3,  le  imprese  valutano   -   sulla   base   del   principio
dell'approccio  basato  sul  rischio  -   se   effettuare   ulteriori
riscontri, ricorrendo a fonti affidabili e indipendenti,  di  cui  va
acquisita la relativa documentazione, in originale o in copia, ovvero
in formato  elettronico.  Tra  le  fonti  affidabili  e  indipendenti
rientrano: 
    a) i documenti  di  identita'  non  scaduti  tra  quelli  di  cui
all'Allegato tecnico del decreto, diversi da quello utilizzato per la
verifica di cui sopra; 
    b)  gli  atti  pubblici,  le  scritture  private  autenticate,  i
certificati qualificati utilizzati per la generazione  di  una  firma
digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'art. 24  del
decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  per  quanto  attiene  ai
contenuti assistiti da efficacia probatoria legale; 
    c)  le   dichiarazione   della   rappresentanza   diplomatica   e
dell'autorita' consolare italiana, cosi' come  indicata  nell'art.  6
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; 
    d)  gli  archivi  camerali,  gli  albi  ed  elenchi  di  soggetti
autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti
equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico  in  conformita'  alla
normativa di settore; 
    e) i siti web di organismi e autorita' pubbliche, anche di  Stati
esteri, purche' a regime equivalente. 
  5. Le imprese adottano le misure  di  diligenza  professionale  per
verificare l'autenticita' dei documenti originali utilizzati. Qualora
i documenti originali siano in lingua straniera le  imprese  adottano
le misure di diligenza professionale per accertare il reale contenuto
degli stessi. 
  6. Per i soggetti minori di  eta',  i  dati  identificativi  devono
essere verificati, in mancanza di un  documento  di  identita'  o  di
riconoscimento, attraverso il certificato di  nascita  o  l'eventuale
provvedimento del giudice tutelare. La verifica puo' avvenire anche a
mezzo di una foto autenticata.  In  tal  ultimo  caso  devono  essere
registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato. 
  7. Per i soggetti non comunitari, deve procedersi alla verifica dei
dati personali attraverso il passaporto, il permesso di soggiorno, il
titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla  Questura,  o  altro
documento  da  considerarsi  equivalente  ai  sensi  della  normativa
italiana. 
  8. La verifica dell'identita' del  cliente,  dell'esecutore  e  del
titolare effettivo e' effettuata al  momento  dell'instaurazione  del
rapporto   continuativo,   ovvero   dell'esecuzione   dell'operazione
occasionale, ad eccezione dei casi seguenti: 
    a) la verifica dei dati  sul  titolare  effettivo  puo'  avvenire
successivamente all'instaurazione del rapporto continuativo,  purche'
siano assunte adeguate misure per  impedire  che  vengano  effettuate
operazioni finche' il titolare effettivo non sia stato verificato; 
    b) la  verifica  dei  dati  sul  cliente,  sull'esecutore  e  sul
titolare effettivo puo' avvenire dopo  l'instaurazione  del  rapporto
continuativo, qualora cio' sia necessario  per  non  interrompere  la
normale conduzione  degli  affari  e  risulti  un  basso  rischio  di
riciclaggio e/o di finanziamento del  terrorismo.  In  ogni  caso  la
procedura e' completata  il  piu'  presto  possibile  dopo  il  primo
contatto  e  comunque  entro  trenta  giorni  dall'instaurazione  del
rapporto  continuativo.  Oltre  tale  termine  l'impresa  valuta   se
astenersi  dalla  prosecuzione  del  rapporto   continuativo   e   se
effettuare  una  segnalazione  di  operazione  sospetta,   ai   sensi
dell'art. 16; 
  9. La verifica dei dati relativi al beneficiario avviene al momento
della corresponsione della prestazione assicurativa.