Art. 11 Verifica dei dati relativi al cliente, al beneficiario, all'esecutore e al titolare effettivo 1. La verifica dei dati del cliente, del beneficiario, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui all'art. 2, lettera y) numero 1), avviene mediante il confronto con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita e conservata copia in formato cartaceo o elettronico. 2. Ai fini della verifica dei dati del cliente, del beneficiario e dell'esecutore persone fisiche, le imprese effettuano un riscontro su un documento d'identita' originale non scaduto, tra quelli di cui all'Allegato tecnico del decreto, e ne acquisiscono copia, in formato cartaceo o elettronico. 3. Le imprese adottano misure ragionevolmente appropriate per la verifica dei dati concernenti il titolare effettivo di cui all'art. 2, lettera y) numero 2), alla luce del profilo di rischio del cliente, del rapporto continuativo o dell'operazione. A tal fine va effettuato il riscontro con le informazioni desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita - in via autonoma o per il tramite del cliente - e conservata copia in formato cartaceo o elettronico. Quando sussiste un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, questa verifica puo' essere effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta dal cliente sotto la propria responsabilita'. 4. In tutti i casi sopra indicati e con particolare riguardo a quelli in cui non sia stata acquisita la documentazione di cui al comma 3, le imprese valutano - sulla base del principio dell'approccio basato sul rischio - se effettuare ulteriori riscontri, ricorrendo a fonti affidabili e indipendenti, di cui va acquisita la relativa documentazione, in originale o in copia, ovvero in formato elettronico. Tra le fonti affidabili e indipendenti rientrano: a) i documenti di identita' non scaduti tra quelli di cui all'Allegato tecnico del decreto, diversi da quello utilizzato per la verifica di cui sopra; b) gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per quanto attiene ai contenuti assistiti da efficacia probatoria legale; c) le dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; d) gli archivi camerali, gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformita' alla normativa di settore; e) i siti web di organismi e autorita' pubbliche, anche di Stati esteri, purche' a regime equivalente. 5. Le imprese adottano le misure di diligenza professionale per verificare l'autenticita' dei documenti originali utilizzati. Qualora i documenti originali siano in lingua straniera le imprese adottano le misure di diligenza professionale per accertare il reale contenuto degli stessi. 6. Per i soggetti minori di eta', i dati identificativi devono essere verificati, in mancanza di un documento di identita' o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica puo' avvenire anche a mezzo di una foto autenticata. In tal ultimo caso devono essere registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato. 7. Per i soggetti non comunitari, deve procedersi alla verifica dei dati personali attraverso il passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura, o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana. 8. La verifica dell'identita' del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e' effettuata al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo, ovvero dell'esecuzione dell'operazione occasionale, ad eccezione dei casi seguenti: a) la verifica dei dati sul titolare effettivo puo' avvenire successivamente all'instaurazione del rapporto continuativo, purche' siano assunte adeguate misure per impedire che vengano effettuate operazioni finche' il titolare effettivo non sia stato verificato; b) la verifica dei dati sul cliente, sull'esecutore e sul titolare effettivo puo' avvenire dopo l'instaurazione del rapporto continuativo, qualora cio' sia necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari e risulti un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo. In ogni caso la procedura e' completata il piu' presto possibile dopo il primo contatto e comunque entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo. Oltre tale termine l'impresa valuta se astenersi dalla prosecuzione del rapporto continuativo e se effettuare una segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'art. 16; 9. La verifica dei dati relativi al beneficiario avviene al momento della corresponsione della prestazione assicurativa.