Art. 12 Rapporti continuativi ed operazioni che comportano l'identificazione di una pluralita' di soggetti 1. Quando le persone da identificare siano piu' di una, le identificazioni e le verifiche dei relativi dati, di cui agli articoli 8, 9, 10 ed 11, possono avvenire in momenti diversi. Nel caso di cointestatari o di esecutore, prima di rendere operativi la cointestazione o i poteri di rappresentanza, nel caso di beneficiario, al momento di corrispondere la prestazione assicurativa.