Art. 12 
 
 
Rapporti continuativi ed operazioni che comportano  l'identificazione
                    di una pluralita' di soggetti 
 
  1. Quando  le  persone  da  identificare  siano  piu'  di  una,  le
identificazioni e  le  verifiche  dei  relativi  dati,  di  cui  agli
articoli 8, 9, 10 ed 11, possono avvenire  in  momenti  diversi.  Nel
caso di cointestatari o di esecutore, prima di rendere  operativi  la
cointestazione  o  i  poteri   di   rappresentanza,   nel   caso   di
beneficiario,   al   momento   di   corrispondere   la    prestazione
assicurativa.