Art. 13 
 
 
Acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista  del
  rapporto continuativo e dell'operazione occasionale. 
 
  1. Le imprese acquisiscono informazioni sullo scopo e sulla  natura
prevista del rapporto continuativo.  La  profondita'  e  l'estensione
delle verifiche sono correlate al profilo di rischio. 
  2. In ogni caso, sono acquisite le notizie concernenti: 
    le finalita' relative all'accensione del rapporto continuativo; 
    le relazioni tra il cliente, l'esecutore e il beneficiario; 
    l'attivita' lavorativa ed economica svolta  e,  in  generale,  le
relazioni d'affari. 
  3. Ulteriori informazioni da acquisire, in relazione al profilo  di
rischio possono riguardare: 
    l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto continuativo; 
    le relazioni d'affari e i rapporti con i soggetti di cui all'art.
11, comma 1 del decreto; 
    la situazione economica, reddituale e patrimoniale; 
    la situazione lavorativa, economica, reddituale e patrimoniale di
familiari e conviventi; 
    la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del  rapporto
continuativo. 
  4.  Le  informazioni  possono  essere  immediatamente  desunte  dal
rapporto continuativo ovvero richieste specificamente al cliente. 
  5. L'estensione delle verifiche,  attraverso  fonti  attendibili  e
indipendenti, e' effettuata in relazione al profilo di rischio. 
  6. Le imprese accertano, altresi',  lo  scopo  e  la  natura  delle
operazioni occasionali, quando rilevino, secondo un approccio  basato
sul rischio, elementi che potrebbero configurare un  elevato  rischio
di riciclaggio.