Art. 13 Acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e dell'operazione occasionale. 1. Le imprese acquisiscono informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo. La profondita' e l'estensione delle verifiche sono correlate al profilo di rischio. 2. In ogni caso, sono acquisite le notizie concernenti: le finalita' relative all'accensione del rapporto continuativo; le relazioni tra il cliente, l'esecutore e il beneficiario; l'attivita' lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari. 3. Ulteriori informazioni da acquisire, in relazione al profilo di rischio possono riguardare: l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto continuativo; le relazioni d'affari e i rapporti con i soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del decreto; la situazione economica, reddituale e patrimoniale; la situazione lavorativa, economica, reddituale e patrimoniale di familiari e conviventi; la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto continuativo. 4. Le informazioni possono essere immediatamente desunte dal rapporto continuativo ovvero richieste specificamente al cliente. 5. L'estensione delle verifiche, attraverso fonti attendibili e indipendenti, e' effettuata in relazione al profilo di rischio. 6. Le imprese accertano, altresi', lo scopo e la natura delle operazioni occasionali, quando rilevino, secondo un approccio basato sul rischio, elementi che potrebbero configurare un elevato rischio di riciclaggio.