Art. 14 Controllo costante nel corso del rapporto continuativo 1. Il controllo costante e' esercitato attraverso l'esame della complessiva operativita' del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere che alle operazioni specifiche eventualmente disposte, nonche' mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o aggiornamento delle notizie ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario e del titolare effettivo e dell'accertamento della natura e dello scopo del rapporto continuativo o dell'operazione. 2. Le imprese stabiliscono, in ragione del rischio specifico, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento relativo ai dati e alle informazioni acquisite e alle relative verifiche. Tale pianificazione puo' utilmente avvalersi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonche' di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualita' ovvero dell'inclusione in liste o elenchi. L'aggiornamento va comunque effettuato quando risulti alle imprese che non sono piu' attuali le informazioni rilevanti per l'adeguata verifica precedentemente acquisite. 3. Le risultanze del controllo possono condurre all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio, all'effettuazione di piu' ampie e approfondite verifiche, all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alla segnalazione di operazioni sospette, al congelamento dei fondi, all'astensione dall'effettuazione dell'operazione o alla chiusura del rapporto continuativo.