Art. 14 
 
 
       Controllo costante nel corso del rapporto continuativo 
 
  1. Il controllo costante e'  esercitato  attraverso  l'esame  della
complessiva operativita' del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti
continuativi in essere che alle operazioni  specifiche  eventualmente
disposte, nonche' mediante l'acquisizione di informazioni in sede  di
verifica o aggiornamento delle notizie ai  fini  dell'identificazione
del  cliente,  del  beneficiario   e   del   titolare   effettivo   e
dell'accertamento  della  natura   e   dello   scopo   del   rapporto
continuativo o dell'operazione. 
  2. Le imprese stabiliscono, in ragione del  rischio  specifico,  la
tempistica e la frequenza dell'aggiornamento relativo ai dati e  alle
informazioni acquisite e alle relative verifiche. Tale pianificazione
puo' utilmente avvalersi di  procedure  automatiche  di  segnalazione
della   scadenza   di   documenti,    certificazioni,    poteri    di
rappresentanza,  rapporti  di  mandato,   nonche'   di   segnalazione
dell'acquisizione di specifiche qualita'  ovvero  dell'inclusione  in
liste  o  elenchi.  L'aggiornamento  va  comunque  effettuato  quando
risulti alle imprese  che  non  sono  piu'  attuali  le  informazioni
rilevanti per l'adeguata verifica precedentemente acquisite. 
  3. Le risultanze del controllo possono  condurre  all'aggiornamento
di dati, informazioni e profili di rischio, all'effettuazione di piu'
ampie e approfondite  verifiche,  all'individuazione  di  anomalie  e
incongruenze che possono condurre  alla  segnalazione  di  operazioni
sospette,    al    congelamento     dei     fondi,     all'astensione
dall'effettuazione  dell'operazione  o  alla  chiusura  del  rapporto
continuativo.