Art. 16 
 
 
                    Impossibilita' di effettuare 
             l'adeguata verifica: obbligo di astensione 
 
  1. Quando le imprese non sono in grado di rispettare  gli  obblighi
di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 9, 10,  11,
12 e 13, non instaurano il rapporto continuativo ovvero non  eseguono
l'operazione. 
  2. Se tale impossibilita' si verifica per un rapporto  continuativo
in essere o per un'operazione in corso di realizzazione,  le  imprese
pongono fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione.  I  fondi,
gli strumenti e le  altre  disponibilita'  finanziarie  eventualmente
gia' acquisite dall'impresa vengono restituite liquidando il relativo
importo tramite bonifico  bancario  su  un  conto  corrente  bancario
indicato dal cliente ed allo stesso intestato. Il  trasferimento  dei
fondi e' accompagnato da un messaggio  che  indica  alla  controparte
bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilita'
di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. 
  3. In ogni caso, le imprese valutano se inviare una segnalazione di
operazione sospetta.