Art. 16 Impossibilita' di effettuare l'adeguata verifica: obbligo di astensione 1. Quando le imprese non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13, non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione. 2. Se tale impossibilita' si verifica per un rapporto continuativo in essere o per un'operazione in corso di realizzazione, le imprese pongono fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione. I fondi, gli strumenti e le altre disponibilita' finanziarie eventualmente gia' acquisite dall'impresa vengono restituite liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal cliente ed allo stesso intestato. Il trasferimento dei fondi e' accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilita' di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. 3. In ogni caso, le imprese valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta.