Art. 17 Principi generali 1. E' prevista la possibilita' di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela nel caso di fattispecie a basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, specificamente individuate dall'ordinamento. 2. Le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela si applicano quando il cliente rientra nelle seguenti categorie: soggetti di cui all'art. 25, comma 1, del decreto; uffici della pubblica amministrazione, ovvero istituzioni e organismi che svolgano funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunita' europee o al diritto comunitario derivato; soggetti per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, abbia autorizzato l'applicazione, in tutto o in parte, di misure semplificate.