Art. 17 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. E' prevista la possibilita' di applicare misure semplificate  di
adeguata verifica della clientela nel caso  di  fattispecie  a  basso
rischio  di  riciclaggio  e/o  di   finanziamento   del   terrorismo,
specificamente individuate dall'ordinamento. 
  2. Le procedure semplificate di adeguata verifica  della  clientela
si applicano quando il cliente rientra nelle seguenti categorie: 
    soggetti di cui all'art. 25, comma 1, del decreto; 
    uffici  della  pubblica  amministrazione,  ovvero  istituzioni  e
organismi che svolgano funzioni pubbliche conformemente  al  trattato
sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunita' europee o al diritto
comunitario derivato; 
    soggetti per i quali il Ministero dell'economia e  delle  finanze
con proprio decreto, sentito il Comitato  di  sicurezza  finanziaria,
abbia autorizzato l'applicazione, in tutto  o  in  parte,  di  misure
semplificate.