Art. 20 
 
 
                      Esenzione dagli obblighi 
                di adeguata verifica della clientela 
 
  1.  Le  imprese  sono  esentate  dall'effettuazione   dell'adeguata
verifica nel  caso  di  rapporti  continuativi  che  rientrano  nelle
seguenti categorie: 
    a) contratti il cui premio annuale non ecceda i 1.000,00  euro  o
il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500,00 euro; 
    b) forme pensionistiche complementari  disciplinate  dal  decreto
legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  a  condizione  che  esse  non
prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui  all'art.  14
del medesimo decreto e che non possano servire  da  garanzia  per  un
prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente; 
    c) regimi di pensione  obbligatoria  e  complementare  o  sistemi
simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i  contributi
siano versati tramite deduzione dal  reddito  e  le  cui  regole  non
permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso  del  titolare,  di
trasferire i propri diritti; 
    d) qualunque altro rapporto continuativo  caratterizzato  da  uno
basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo  che
soddisfi i criteri tecnici  stabiliti  dalla  Commissione  europea  a
norma  dell'art.  40,  paragrafo  1,  lettera  b),  della   direttiva
2005/60/CE, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze
con proprio decreto. 
  2. Le  imprese  non  applicano  l'esenzione  e  si  attengono  agli
adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica quando vi  sia
comunque il sospetto del coinvolgimento in attivita' di riciclaggio o
di  finanziamento  del  terrorismo  indipendentemente  da   qualsiasi
esenzione, deroga o soglia applicabile.