Art. 20 Esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela 1. Le imprese sono esentate dall'effettuazione dell'adeguata verifica nel caso di rapporti continuativi che rientrano nelle seguenti categorie: a) contratti il cui premio annuale non ecceda i 1.000,00 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500,00 euro; b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente; c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti; d) qualunque altro rapporto continuativo caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'art. 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/60/CE, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. 2. Le imprese non applicano l'esenzione e si attengono agli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica quando vi sia comunque il sospetto del coinvolgimento in attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi esenzione, deroga o soglia applicabile.