Art. 21 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le imprese applicano  misure  rafforzate  di  adeguata  verifica
della clientela, quando sussista un elevato  rischio  di  riciclaggio
e/o finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni
normative ovvero dall'autonoma valutazione  dell'impresa  sulla  base
dei criteri di cui al Capo II, Sezione I. 
  Le misure rafforzate vanno sempre assunte nei seguenti casi: 
    a) operativita' a distanza; 
    b) persone politicamente esposte; 
    c) operazioni con fondi provenienti da altri Stati; 
    d) qualora sia inviata alla UIF  la  segnalazione  di  operazione
sospetta: in tale caso, l'impresa applica misure  rafforzate  fino  a
quando ritenga di poter escludere l'esistenza di un elevato  pericolo
di riciclaggio; 
    e) in relazione al ricorso a prodotti, operazioni, tecnologie che
possano aumentare il rischio di  riciclaggio  e/o  finanziamento  del
terrorismo. A tal fine le imprese  si  avvalgono  delle  informazioni
sulle tipologie operative e sulle tendenze evolutive  riguardanti  il
riciclaggio  e  il  finanziamento  del  terrorismo  pubblicati  dalle
competenti organizzazioni internazionali e dalle autorita' nazionali.
Le imprese si avvalgono altresi' degli indicatori di  anomalia  delle
operazioni potenzialmente sospette  e  dei  modelli  e  degli  schemi
rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF  ai  sensi
dell'art. 6 del decreto, nonche' delle tipologie indicate dal GAFI. 
  2. L'adeguata verifica rafforzata consiste nell'adozione di  misure
caratterizzate da maggiore profondita', estensione e frequenza, nelle
diverse aree dell'adeguata verifica.