Art. 21 Principi generali 1. Le imprese applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative ovvero dall'autonoma valutazione dell'impresa sulla base dei criteri di cui al Capo II, Sezione I. Le misure rafforzate vanno sempre assunte nei seguenti casi: a) operativita' a distanza; b) persone politicamente esposte; c) operazioni con fondi provenienti da altri Stati; d) qualora sia inviata alla UIF la segnalazione di operazione sospetta: in tale caso, l'impresa applica misure rafforzate fino a quando ritenga di poter escludere l'esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio; e) in relazione al ricorso a prodotti, operazioni, tecnologie che possano aumentare il rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo. A tal fine le imprese si avvalgono delle informazioni sulle tipologie operative e sulle tendenze evolutive riguardanti il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo pubblicati dalle competenti organizzazioni internazionali e dalle autorita' nazionali. Le imprese si avvalgono altresi' degli indicatori di anomalia delle operazioni potenzialmente sospette e dei modelli e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF ai sensi dell'art. 6 del decreto, nonche' delle tipologie indicate dal GAFI. 2. L'adeguata verifica rafforzata consiste nell'adozione di misure caratterizzate da maggiore profondita', estensione e frequenza, nelle diverse aree dell'adeguata verifica.