Art. 22 
 
 
                       Operativita' a distanza 
 
  1. Rientra in tale ambito l'operativita' svolta dal cliente  o  dal
beneficiario senza la sua presenza fisica presso le imprese; nel caso
in cui il cliente o il beneficiario sia un soggetto  diverso  da  una
persona fisica, esso si considera presente quando lo sia l'esecutore. 
  2. L'operativita' a distanza realizzata  attraverso  i  sistemi  di
comunicazione  telefonica  o  informatica  richiede   una   specifica
attenzione da parte delle imprese, in considerazione dell'assenza  di
un contatto diretto sia con il cliente o con il beneficiario, che con
i soggetti eventualmente incaricati dagli stessi. 
  3. Gli obblighi di adeguata verifica si  intendono  assolti,  anche
senza la presenza fisica del cliente e del beneficiario, nei seguenti
casi: 
    a) quando  l'identificazione  e  la  verifica  siano  gia'  state
effettuate in relazione a un rapporto continuativo in essere; 
    b) qualora l'impresa si avvalga dell'adeguata verifica effettuata
da parte di terzi ai sensi dell'art. 29 e seguenti del decreto; 
    c) qualora l'impresa acquisisca uno o piu' dei seguenti documenti
da cui risultino  i  dati  identificativi  e  le  altre  informazioni
richieste ai fini dell'adeguata verifica: 
      atti pubblici, scritture private autenticate; 
      certificati qualificati utilizzati per la  generazione  di  una
firma digitale associata a documenti informatici ai  sensi  dell'art.
25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
      una  dichiarazione  della   rappresentanza   e   dell'autorita'
consolare italiana, cosi'  come  indicata  nell'art.  6  del  decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 153; 
    d) ove le imprese effettuino l'identificazione e la verifica  dei
dati relativi al cliente,  beneficiario  ed  esecutore  attraverso  i
meccanismi e le procedure di cui all'art. 18, comma 3. 
  4. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3,  le  imprese  sono
tenute ad acquisire i dati identificativi e a effettuare il riscontro
su una copia - acquisita tramite  fax,  a  mezzo  posta,  in  formato
elettronico o con modalita' analoghe - di un documento  di  identita'
non scaduto, tra quelli di cui all'Allegato tecnico al decreto. 
  5.  Nei  casi  indicati  al  comma  4,  le  imprese  provvedono  ad
un'ulteriore verifica secondo le modalita' ritenute  piu'  opportune,
in relazione al rischio specifico. 
  6. Qualora l'impresa non sia in grado  di  ottenere  i  dati  e  le
informazioni indicate ovvero non riesca a verificare l'attendibilita'
degli stessi o ad avere altrimenti certezza circa la coincidenza  fra
il cliente da identificare e il soggetto cui si riferiscono i dati  e
le informazioni trasmesse ovvero qualora,  dalle  verifiche  e  dalle
misure  effettuate,  emerga  la   falsita'   o   l'incoerenza   delle
informazioni fornite a distanza, non da'  corso  all'operazione,  non
avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto  gia'  in
essere  e  valuta  se  effettuare  una  segnalazione  di   operazione
sospetta.