Art. 22 Operativita' a distanza 1. Rientra in tale ambito l'operativita' svolta dal cliente o dal beneficiario senza la sua presenza fisica presso le imprese; nel caso in cui il cliente o il beneficiario sia un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo sia l'esecutore. 2. L'operativita' a distanza realizzata attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica richiede una specifica attenzione da parte delle imprese, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto sia con il cliente o con il beneficiario, che con i soggetti eventualmente incaricati dagli stessi. 3. Gli obblighi di adeguata verifica si intendono assolti, anche senza la presenza fisica del cliente e del beneficiario, nei seguenti casi: a) quando l'identificazione e la verifica siano gia' state effettuate in relazione a un rapporto continuativo in essere; b) qualora l'impresa si avvalga dell'adeguata verifica effettuata da parte di terzi ai sensi dell'art. 29 e seguenti del decreto; c) qualora l'impresa acquisisca uno o piu' dei seguenti documenti da cui risultino i dati identificativi e le altre informazioni richieste ai fini dell'adeguata verifica: atti pubblici, scritture private autenticate; certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; una dichiarazione della rappresentanza e dell'autorita' consolare italiana, cosi' come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; d) ove le imprese effettuino l'identificazione e la verifica dei dati relativi al cliente, beneficiario ed esecutore attraverso i meccanismi e le procedure di cui all'art. 18, comma 3. 4. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, le imprese sono tenute ad acquisire i dati identificativi e a effettuare il riscontro su una copia - acquisita tramite fax, a mezzo posta, in formato elettronico o con modalita' analoghe - di un documento di identita' non scaduto, tra quelli di cui all'Allegato tecnico al decreto. 5. Nei casi indicati al comma 4, le imprese provvedono ad un'ulteriore verifica secondo le modalita' ritenute piu' opportune, in relazione al rischio specifico. 6. Qualora l'impresa non sia in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate ovvero non riesca a verificare l'attendibilita' degli stessi o ad avere altrimenti certezza circa la coincidenza fra il cliente da identificare e il soggetto cui si riferiscono i dati e le informazioni trasmesse ovvero qualora, dalle verifiche e dalle misure effettuate, emerga la falsita' o l'incoerenza delle informazioni fornite a distanza, non da' corso all'operazione, non avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto gia' in essere e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.