Art. 25 
 
 
                  Soggetti autorizzati ad eseguire 
          gli obblighi di adeguata verifica della clientela 
 
  1. Ai fini del  presente  Regolamento,  rientrano  tra  i  soggetti
terzi: 
    a) i soggetti che possono effettuare  tutte  le  fasi  consentite
dell'adeguata verifica: 
      soggetti nazionali di cui all'art. 11,  comma  1  del  decreto,
nonche' le loro succursali insediate in Paesi terzi equivalenti; 
      enti creditizi e finanziari comunitari; 
      banche aventi sede  legale  e  amministrativa  in  Paesi  terzi
equivalenti. 
    b) i soggetti che possono effettuare solo l'identificazione e  la
verifica    dell'identita'    del    cliente,    del    beneficiario,
dell'esecutore, del titolare effettivo: 
      i mediatori creditizi e gli  agenti  richiamati  nell'art.  30,
comma 7 del decreto; 
      intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere
a) e b) del Codice, operanti nei rami vita,  nonche'  quelli  di  cui
alla lettera d) della citata norma,  salvo  -  per  questi  ultimi  -
quanto previsto dalla lett. a), quando hanno assolto gli obblighi  di
adeguata verifica della clientela in relazione  ad  altro  precedente
rapporto continuativo o operazione. 
  2. Gli obblighi di adeguata verifica non possono essere  effettuati
da: 
    a) uno dei soggetti di  cui  al  comma  1,  lett.  a),  al  quale
l'impresa ritenga di non poter applicare le  misure  semplificate  di
adeguata verifica di cui al Capo II,  Sezione  III,  in  applicazione
delle previsioni ivi indicate; 
    b) I soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese.