Art. 25 Soggetti autorizzati ad eseguire gli obblighi di adeguata verifica della clientela 1. Ai fini del presente Regolamento, rientrano tra i soggetti terzi: a) i soggetti che possono effettuare tutte le fasi consentite dell'adeguata verifica: soggetti nazionali di cui all'art. 11, comma 1 del decreto, nonche' le loro succursali insediate in Paesi terzi equivalenti; enti creditizi e finanziari comunitari; banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi terzi equivalenti. b) i soggetti che possono effettuare solo l'identificazione e la verifica dell'identita' del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo: i mediatori creditizi e gli agenti richiamati nell'art. 30, comma 7 del decreto; intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b) del Codice, operanti nei rami vita, nonche' quelli di cui alla lettera d) della citata norma, salvo - per questi ultimi - quanto previsto dalla lett. a), quando hanno assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ad altro precedente rapporto continuativo o operazione. 2. Gli obblighi di adeguata verifica non possono essere effettuati da: a) uno dei soggetti di cui al comma 1, lett. a), al quale l'impresa ritenga di non poter applicare le misure semplificate di adeguata verifica di cui al Capo II, Sezione III, in applicazione delle previsioni ivi indicate; b) I soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese.