Art. 26 Contenuto e modalita' di esecuzione degli obblighi 1. Gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli in proprio in presenza del cliente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo tuttora in essere. 2. L'attestazione deve essere riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei e deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente. L'attestazione puo' essere resa in forma cartacea o informatica e in via autonoma ovvero in connessione con specifiche operazioni. 3. Al fine di standardizzare il processo di acquisizione delle informazioni, le imprese responsabili possono predisporre una specifica modulistica per il rilascio delle attestazioni. 4. L'attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attivita' effettuate. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa e' diretta. Sulla base di tale criterio, l'attestazione deve contenere: a) i dati identificativi del cliente, del beneficiario, dell'esecutore e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione; b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identita'; c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo da costituire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo. Non e' sufficiente una generica attestazione che il rapporto continuativo non persegue finalita' illecite ovvero che i mezzi finanziari utilizzati non hanno origine illecita. 5. Copia dei documenti e delle informazioni acquisite deve essere resa disponibile in sede di verifica da parte dell'impresa responsabile (ove la verifica non sia effettuata dal terzo secondo quanto previsto dal comma 4, lettera b), ovvero inviata tempestivamente, da parte dei terzi, su richiesta dell'impresa responsabile dell'adeguata verifica. 6. Ai fini dell'identificazione del cliente, l'attestazione puo' essere resa attraverso: a) la trasmissione di un bonifico che sia eseguito a valere su un conto per il quale il cliente e' stato identificato di persona e che contenga il codice identificativo assegnato al cliente dall'impresa che deve effettuare l'identificazione a distanza. In tal caso, l'impresa riceve dal cliente comunicazione dei dati identificativi, assegna il codice identificativo al cliente medesimo, che questi comunica alla banca presso la quale e' intrattenuto il rapporto che, a sua volta, verifica la corrispondenza dei dati identificativi e riporta il codice nel bonifico inviato all'impresa unitamente ai suddetti dati identificativi; b) l'utilizzo di una carta di pagamento, emessa da un soggetto terzo presso cui il titolare e' stato identificato di persona, secondo le modalita' di seguito indicate: il cliente richiede l'instaurazione di un rapporto continuativo all'impresa che deve identificare a distanza, fornendo i propri dati identificativi e quelli della propria carta di pagamento; l'impresa addebita la carta di pagamento per un importo concordato con il cliente, inviando al terzo, emittente della carta di pagamento, apposito ordine corredato di un codice identificativo, nonche' dei dati identificativi del cliente; il terzo, emittente della carta di pagamento, verifica la corrispondenza dei dati identificativi e comunica al cliente il suddetto codice identificativo; il cliente comunica tale codice all'impresa che deve identificare a distanza.