Art. 26 
 
 
         Contenuto e modalita' di esecuzione degli obblighi 
 
  1. Gli obblighi di adeguata  verifica  si  considerano  soddisfatti
attraverso un'idonea attestazione  rilasciata  dal  terzo  che  abbia
provveduto ad adempierli  in  proprio  in  presenza  del  cliente  in
relazione alla costituzione di un rapporto  continuativo  tuttora  in
essere. 
  2. L'attestazione deve essere riconducibile  al  terzo  attestante,
attraverso accorgimenti idonei e  deve  essere  trasmessa  dal  terzo
attestante e non dal cliente.  L'attestazione  puo'  essere  resa  in
forma cartacea o informatica e in via autonoma ovvero in  connessione
con specifiche operazioni. 
  3. Al fine di standardizzare  il  processo  di  acquisizione  delle
informazioni,  le  imprese  responsabili  possono   predisporre   una
specifica modulistica per il rilascio delle attestazioni. 
  4.  L'attestazione  deve  espressamente  confermare   il   corretto
adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte  dell'attestante,
in  relazione  alle  varie   attivita'   effettuate.   Il   contenuto
dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata
verifica  cui  essa  e'  diretta.  Sulla  base  di   tale   criterio,
l'attestazione deve contenere: 
    a)  i  dati  identificativi  del   cliente,   del   beneficiario,
dell'esecutore e del  titolare  effettivo  ai  fini  dell'adempimento
dell'obbligo di identificazione; 
    b) l'indicazione  delle  tipologie  delle  fonti  utilizzate  per
l'accertamento e per la verifica dell'identita'; 
    c) le informazioni  sulla  natura  e  sullo  scopo  del  rapporto
continuativo da costituire e dell'operazione occasionale da  eseguire
ai fini dell'adempimento del relativo obbligo. Non e' sufficiente una
generica attestazione  che  il  rapporto  continuativo  non  persegue
finalita' illecite ovvero che i mezzi finanziari utilizzati non hanno
origine illecita. 
  5. Copia dei documenti e delle informazioni acquisite  deve  essere
resa  disponibile  in  sede  di  verifica   da   parte   dell'impresa
responsabile (ove la verifica non sia effettuata  dal  terzo  secondo
quanto  previsto  dal   comma   4,   lettera   b),   ovvero   inviata
tempestivamente,  da  parte  dei  terzi,  su  richiesta  dell'impresa
responsabile dell'adeguata verifica. 
  6. Ai fini dell'identificazione del  cliente,  l'attestazione  puo'
essere resa attraverso: 
    a) la trasmissione di un bonifico che sia eseguito a valere su un
conto per il quale il cliente e' stato identificato di persona e  che
contenga il codice identificativo assegnato al  cliente  dall'impresa
che deve  effettuare  l'identificazione  a  distanza.  In  tal  caso,
l'impresa riceve dal cliente comunicazione dei  dati  identificativi,
assegna il codice identificativo  al  cliente  medesimo,  che  questi
comunica alla banca presso la quale e' intrattenuto il rapporto  che,
a sua volta, verifica la corrispondenza  dei  dati  identificativi  e
riporta il codice nel  bonifico  inviato  all'impresa  unitamente  ai
suddetti dati identificativi; 
    b) l'utilizzo di una carta di pagamento, emessa  da  un  soggetto
terzo presso cui  il  titolare  e'  stato  identificato  di  persona,
secondo le modalita' di seguito indicate: 
      il cliente richiede l'instaurazione di un rapporto continuativo
all'impresa che deve identificare a distanza, fornendo i propri  dati
identificativi e quelli della propria carta di pagamento; 
      l'impresa  addebita  la  carta  di  pagamento  per  un  importo
concordato con il cliente, inviando al terzo, emittente  della  carta
di pagamento, apposito ordine corredato di un codice  identificativo,
nonche' dei dati identificativi del cliente; 
      il terzo, emittente  della  carta  di  pagamento,  verifica  la
corrispondenza dei dati  identificativi  e  comunica  al  cliente  il
suddetto codice identificativo; 
      il  cliente  comunica  tale   codice   all'impresa   che   deve
identificare a distanza.