Art. 31 
 
 
            Obblighi di adeguata verifica della clientela 
 
  1. Gli intermediari assicurativi di  cui  all'art.  109,  comma  2,
lettere a),  b)  e  d),  del  Codice  nell'ambito  dell'attivita'  di
intermediazione assicurativa, in conformita'  ed  in  adempimento  di
quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, commi  1  e  3,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 agli stessi applicabili: 
    a)  identificano  e  verificano  l'identita'  del  cliente,   del
titolare   effettivo,   dell'esecutore   ed,   al    momento    della
corresponsione della prestazione assicurativa, del beneficiario; 
    b) conservano in  formato  cartaceo  o  elettronico  i  documenti
acquisiti ai fini  dell'identificazione  dei  soggetti  di  cui  alla
lettera a); 
    c)  mettono  immediatamente  a  disposizione  delle  imprese   le
informazioni  ed  i  documenti  acquisiti  per  l'adempimento   degli
obblighi d'identificazione della clientela di cui al Capo II; 
    d) rilevano il comportamento tenuto dal cliente in occasione  del
compimento  dell'operazione   o   dell'instaurazione   del   rapporto
continuativo, e ne danno notizia alle imprese in conformita' a quanto
previsto nei relativi accordi e/o istruzioni.