Art. 31 Obblighi di adeguata verifica della clientela 1. Gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), b) e d), del Codice nell'ambito dell'attivita' di intermediazione assicurativa, in conformita' ed in adempimento di quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, commi 1 e 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 agli stessi applicabili: a) identificano e verificano l'identita' del cliente, del titolare effettivo, dell'esecutore ed, al momento della corresponsione della prestazione assicurativa, del beneficiario; b) conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti ai fini dell'identificazione dei soggetti di cui alla lettera a); c) mettono immediatamente a disposizione delle imprese le informazioni ed i documenti acquisiti per l'adempimento degli obblighi d'identificazione della clientela di cui al Capo II; d) rilevano il comportamento tenuto dal cliente in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo, e ne danno notizia alle imprese in conformita' a quanto previsto nei relativi accordi e/o istruzioni.