Art. 32 Obblighi di registrazione 1. Gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), b) e d), del Codice adempiono agli obblighi di registrazione comunicando tempestivamente alle imprese, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo, i dati e le informazioni di cui ai provvedimenti di Banca d'Italia, recanti disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalita' semplificate di registrazione, con riferimento all'attivita' svolta. 2. Per gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera b), del Codice, gli obblighi di comunicazione dei dati alle imprese, relativi alle operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme agli assicurati, sussistono esclusivamente se tali attivita' sono espressamente previste nell'accordo sottoscritto o ratificato dalle imprese.