Art. 32 
 
 
                      Obblighi di registrazione 
 
  1. Gli intermediari assicurativi di  cui  all'art.  109,  comma  2,
lettere  a),  b)  e  d),  del  Codice  adempiono  agli  obblighi   di
registrazione comunicando tempestivamente  alle  imprese,  anche  con
l'utilizzo di sistemi informatici, e comunque non oltre il trentesimo
giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero  all'apertura,
alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo, i  dati  e
le informazioni di cui ai provvedimenti di  Banca  d'Italia,  recanti
disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico  informatico
e per le modalita' semplificate  di  registrazione,  con  riferimento
all'attivita' svolta. 
  2. Per gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma  2,
lettera b), del Codice, gli obblighi di comunicazione dei  dati  alle
imprese,  relativi  alle  operazioni  di  incasso  del  premio  e  di
pagamento delle somme agli assicurati, sussistono  esclusivamente  se
tali attivita' sono espressamente previste nell'accordo  sottoscritto
o ratificato dalle imprese.