Art. 35 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente Regolamento entra  in  vigore  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015. 
  2. Per quanto concerne i rapporti continuativi, le disposizioni del
presente Regolamento si applicano, al primo contatto utile,  a  tutti
quelli in essere a tale data, anche se costituiti prima  dell'entrata
in vigore del decreto. 
    Roma, 21 luglio 2014 
 
                                                 Il presidente: Rossi