Art. 35 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015. 2. Per quanto concerne i rapporti continuativi, le disposizioni del presente Regolamento si applicano, al primo contatto utile, a tutti quelli in essere a tale data, anche se costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto. Roma, 21 luglio 2014 Il presidente: Rossi