Art. 5 Valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 1. I fattori da considerare, ai fini della valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono il cliente, il rapporto continuativo, l'operazione, ovvero quelli ulteriori individuati dalle imprese e ritenuti rilevanti ai fini della valutazione del rischio. Nell'ambito dei propri processi di analisi, le imprese assegnano ai fattori ed agli elementi di valutazione il rilievo ritenuto appropriato per la definizione del livello del rischio. 2. I complessivi fattori ed elementi di valutazione indicati nel decreto e nel presente Regolamento, nonche' quelli individuati dall'impresa, sono utilizzati per la profilatura della clientela e, nei casi in cui la definizione del livello di rischio sia rilevante, per individuare gli adempimenti da porre in essere. 3. Elementi di valutazione concernenti il cliente: a) natura e caratteristiche: procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilita' amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione di disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente - quando tale informazione sia notoria o comunque nota all'impresa e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte dell'impresa stessa - o precedenti segnalazioni all'UIF. Tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente. Nel caso di cliente persona fisica, cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale, societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entita' residenti in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti. Nel caso di cliente non persona fisica, finalita' della costituzione, scopi perseguiti, modalita' operative, forma giuridica adottata, con particolare attenzione ai casi di complessita' od opacita' che possano impedire od ostacolare l'individuazione del titolare effettivo, dell'effettivo oggetto sociale o dei collegamenti partecipativi. Connessione con entita' residenti in ordinamenti non rientranti tra i paesi terzi equivalenti. Situazioni di difficolta' o debolezza economica e finanziaria del cliente, che possono esporre al rischio di infiltrazioni criminali. Informazioni circa l'area geografica d'interesse degli eventuali titolari effettivi e beneficiari. b) attivita' svolte e interessi economici: attivita' economiche caratterizzate da movimentazione di elevati flussi finanziari o da un uso elevato di contante e le altre tipologie che, per loro natura, presentano particolari rischi di riciclaggio. Operativita' in settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria. c) comportamento tenuto in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo: comportamenti dissimulatori. Riluttanza del cliente o dell'eventuale esecutore nel fornire le informazioni richieste, ovvero l'incompletezza o l'erroneita' delle stesse. d) area geografica d'interesse: residenza o sede, luogo di localizzazione dell'attivita' svolta o comunque degli affari specie se ingiustificatamente distante dalla sede dell'impresa o dell'intermediario assicurativo, con particolare attenzione alla presenza nel territorio di fenomeni di illiceita' suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora noti o conoscibili, grado di infiltrazione della criminalita' economica, fattori di debolezza socio-economica o istituzionale, fenomeni di «economia sommersa» e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio. Qualora l'area geografica di interesse sia all'estero, elementi di rischio della situazione politico-economica e del quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento, con particolare attenzione nel caso si tratti di uno Stato "non equivalente", ovvero destinatario di rilievi da parte degli organismi internazionali competenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 4. Elementi di valutazione concernenti i rapporti continuativi e le operazioni: a) tipologia del rapporto continuativo o dell'operazione: maggiore o minore possibilita' di utilizzare il rapporto o l'operazione per fini illeciti. La tipologia dei rapporti e delle operazioni occasionali richieste costituisce un elemento da considerare per definire l'attivita' e gli interessi economici del cliente; b) modalita' di instaurazione e svolgimento: fattispecie che non richiedono la presenza fisica del cliente o non consentono la sua identificazione diretta. Designazione di uno o piu' beneficiari non appartenenti al nucleo familiare del cliente o del titolare effettivo o agli stessi non legati da rapporti idonei a giustificarne la designazione. Modifiche della designazione del beneficiario frequenti e/o ravvicinate alla scadenza del rapporto continuativo. Operativita' realizzata con risorse provenienti da o destinate verso l'estero - specie se la movimentazione avviene con modalita' o mezzi di pagamento inusuali - o caratterizzata da un'ingiustificata complessita'. Richiesta di pagamento della prestazione assicurativa in contanti; c) ammontare: operazioni di cospicuo ammontare, se incoerenti rispetto al profilo economico patrimoniale del cliente. Operazioni ravvicinate di importo sotto soglia che possano essere ricondotte a un'ipotesi di frazionamento volto ad eludere gli obblighi antiriciclaggio; d) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo: frequenza e durata vanno valutate in relazione ai bisogni economico-finanziari del cliente e alla luce dello scopo e della natura del rapporto continuativo. Con particolare attenzione vanno valutati i versamenti di premi aggiuntivi; e) ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in rapporto all'attivita' svolta dal cliente: la valutazione va effettuata con riferimento al complessivo profilo economico del cliente, elaborato sulla base di tutte le informazioni disponibili. Possono essere utili valutazioni comparative con l'operativita' di soggetti con similari caratteristiche dimensionali, di settore economico, di area geografica; f) area geografica di provenienza e destinazione dei fondi oggetto del rapporto continuativo o dell'operazione: si richiamano i criteri indicati al comma 3, lettera d).