Art. 5 
 
 
               Valutazione del rischio di riciclaggio 
                  e di finanziamento del terrorismo 
 
  1. I fattori da considerare, ai fini della valutazione del  rischio
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono il cliente, il
rapporto  continuativo,   l'operazione,   ovvero   quelli   ulteriori
individuati  dalle  imprese  e  ritenuti  rilevanti  ai  fini   della
valutazione del rischio. Nell'ambito dei propri processi di  analisi,
le imprese assegnano ai fattori ed agli elementi  di  valutazione  il
rilievo ritenuto appropriato  per  la  definizione  del  livello  del
rischio. 
  2. I complessivi fattori ed elementi di  valutazione  indicati  nel
decreto  e  nel  presente  Regolamento,  nonche'  quelli  individuati
dall'impresa, sono utilizzati per la profilatura della  clientela  e,
nei casi in cui la definizione del livello di rischio sia  rilevante,
per individuare gli adempimenti da porre in essere. 
  3. Elementi di valutazione concernenti il cliente: 
    a) natura e caratteristiche: procedimenti penali  o  procedimenti
per danno erariale, per responsabilita' amministrativa ai  sensi  del
decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  per  irrogazione  di
sanzioni amministrative  a  seguito  di  violazione  di  disposizioni
antiriciclaggio a carico del cliente - quando tale  informazione  sia
notoria o comunque nota all'impresa e  non  coperta  da  obblighi  di
segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da  parte  dell'impresa
stessa  -  o  precedenti  segnalazioni  all'UIF.  Tali   informazioni
rilevano  anche  con  riguardo  a  soggetti  notoriamente  legati  al
cliente. 
    Nel caso di cliente persona fisica, cariche ricoperte  in  ambito
politico-istituzionale, societario,  in  associazioni  o  fondazioni,
soprattutto  se   si   tratta   di   entita'   residenti   in   Stati
extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti. 
    Nel  caso  di  cliente  non  persona  fisica,   finalita'   della
costituzione, scopi perseguiti, modalita' operative, forma  giuridica
adottata, con particolare  attenzione  ai  casi  di  complessita'  od
opacita' che possano  impedire  od  ostacolare  l'individuazione  del
titolare effettivo, dell'effettivo oggetto sociale o dei collegamenti
partecipativi. 
    Connessione con entita' residenti in ordinamenti  non  rientranti
tra i paesi terzi equivalenti. 
    Situazioni di difficolta' o debolezza economica e finanziaria del
cliente, che possono esporre al rischio di infiltrazioni criminali. 
    Informazioni circa l'area geografica d'interesse degli  eventuali
titolari effettivi e beneficiari. 
    b) attivita' svolte e interessi economici:  attivita'  economiche
caratterizzate da movimentazione di elevati flussi finanziari o da un
uso elevato di contante e le altre tipologie che,  per  loro  natura,
presentano particolari rischi di riciclaggio. Operativita' in settori
economici interessati dall'erogazione di  fondi  pubblici,  anche  di
fonte comunitaria. 
    c)   comportamento   tenuto   in   occasione    del    compimento
dell'operazione  o  dell'instaurazione  del  rapporto   continuativo:
comportamenti dissimulatori. 
    Riluttanza del cliente o dell'eventuale esecutore nel fornire  le
informazioni richieste, ovvero l'incompletezza o  l'erroneita'  delle
stesse. 
    d) area  geografica  d'interesse:  residenza  o  sede,  luogo  di
localizzazione dell'attivita' svolta o comunque degli  affari  specie
se   ingiustificatamente   distante   dalla   sede   dell'impresa   o
dell'intermediario  assicurativo,  con  particolare  attenzione  alla
presenza nel territorio di fenomeni  di  illiceita'  suscettibili  di
alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
    Qualora  noti  o  conoscibili,  grado  di   infiltrazione   della
criminalita'  economica,  fattori  di  debolezza  socio-economica   o
istituzionale, fenomeni di «economia sommersa»  e,  in  generale,  le
informazioni utili a definire il profilo di rischio  del  territorio.
Qualora l'area geografica di interesse sia  all'estero,  elementi  di
rischio della situazione politico-economica e del quadro giuridico  e
istituzionale del paese di riferimento,  con  particolare  attenzione
nel  caso  si  tratti  di  uno  Stato   "non   equivalente",   ovvero
destinatario di  rilievi  da  parte  degli  organismi  internazionali
competenti in materia di contrasto al riciclaggio e al  finanziamento
del terrorismo. 
  4. Elementi di valutazione concernenti i rapporti continuativi e le
operazioni: 
    a)  tipologia  del  rapporto  continuativo   o   dell'operazione:
maggiore  o  minore  possibilita'  di  utilizzare   il   rapporto   o
l'operazione per fini illeciti. 
    La  tipologia  dei  rapporti  e  delle   operazioni   occasionali
richieste  costituisce  un  elemento  da  considerare  per   definire
l'attivita' e gli interessi economici del cliente; 
    b) modalita' di instaurazione e svolgimento: fattispecie che  non
richiedono la presenza fisica del cliente o  non  consentono  la  sua
identificazione diretta. 
    Designazione di uno o piu' beneficiari non appartenenti al nucleo
familiare del cliente o del titolare  effettivo  o  agli  stessi  non
legati da rapporti idonei a giustificarne la designazione. 
    Modifiche  della  designazione  del  beneficiario  frequenti  e/o
ravvicinate alla scadenza del rapporto continuativo. 
    Operativita' realizzata con risorse provenienti  da  o  destinate
verso l'estero - specie se la movimentazione avviene con modalita'  o
mezzi di pagamento inusuali - o caratterizzata  da  un'ingiustificata
complessita'. 
    Richiesta  di  pagamento  della   prestazione   assicurativa   in
contanti; 
    c) ammontare: operazioni di  cospicuo  ammontare,  se  incoerenti
rispetto al profilo economico patrimoniale del cliente. 
    Operazioni ravvicinate di importo sotto soglia che possano essere
ricondotte  a  un'ipotesi  di  frazionamento  volto  ad  eludere  gli
obblighi antiriciclaggio; 
    d) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo:
frequenza  e  durata  vanno  valutate   in   relazione   ai   bisogni
economico-finanziari del cliente e alla  luce  dello  scopo  e  della
natura del rapporto continuativo. 
    Con particolare attenzione vanno valutati i versamenti  di  premi
aggiuntivi; 
    e) ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione  in
rapporto  all'attivita'  svolta  dal  cliente:  la   valutazione   va
effettuata con  riferimento  al  complessivo  profilo  economico  del
cliente, elaborato sulla base di tutte le  informazioni  disponibili.
Possono essere utili valutazioni comparative  con  l'operativita'  di
soggetti  con  similari  caratteristiche  dimensionali,  di   settore
economico, di area geografica; 
    f) area  geografica  di  provenienza  e  destinazione  dei  fondi
oggetto del rapporto continuativo o dell'operazione: si richiamano  i
criteri indicati al comma 3, lettera d).