Art. 9 Identificazione del cliente, del beneficiario e dell'esecutore 1. Qualora il cliente sia una persona fisica, l'identificazione avviene mediante acquisizione dei dati identificativi forniti dall'interessato o tratti da un documento d'identita' non scaduto di cui all'Allegato tecnico del decreto. 2. Con le medesime modalita' sono identificati il cointestatario, il beneficiario e l'esecutore. Nel caso dell'esecutore sono acquisite le informazioni relative al conferimento della procura con potere di rappresentanza. 3. Qualora il cliente o il beneficiario siano soggetti diversi da persona fisica, l'identificazione e' effettuata nei confronti: del cliente o del beneficiario, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi, nonche' di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attivita' svolta e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali Autorita' di vigilanza di settore; nel caso di organizzazioni non profit, andra' acquisita anche l'informazione circa la classe di soggetti che beneficiano delle attivita' svolte; dell'esecutore, acquisendo, oltre ai dati identificativi, informazioni circa il conferimento dei poteri di rappresentanza. 4. L'identificazione va effettuata in presenza del cliente, del beneficiario ovvero - quando questi siano soggetti diversi da una persona fisica - dell'esecutore. Al di fuori di tali ipotesi, si rientra nell'ambito dell'operativita' a distanza di cui all'art. 22.