Art. 9 
 
 
   Identificazione del cliente, del beneficiario e dell'esecutore 
 
  1. Qualora il cliente sia  una  persona  fisica,  l'identificazione
avviene  mediante  acquisizione  dei  dati   identificativi   forniti
dall'interessato o tratti da un documento d'identita' non scaduto  di
cui all'Allegato tecnico del decreto. 
  2. Con le medesime modalita' sono identificati  il  cointestatario,
il beneficiario e l'esecutore. Nel caso dell'esecutore sono acquisite
le informazioni relative al conferimento della procura con potere  di
rappresentanza. 
  3. Qualora il cliente o il beneficiario siano soggetti  diversi  da
persona fisica, l'identificazione e' effettuata nei confronti: 
    del cliente o del  beneficiario,  attraverso  l'acquisizione  dei
dati identificativi, nonche'  di  informazioni  su  tipologia,  forma
giuridica, fini perseguiti e/o attivita' svolta e, se esistenti,  gli
estremi dell'iscrizione nel  registro  delle  imprese  e  negli  albi
tenuti dalle eventuali Autorita' di vigilanza di settore; nel caso di
organizzazioni non  profit,  andra'  acquisita  anche  l'informazione
circa la classe di soggetti che beneficiano delle attivita' svolte; 
    dell'esecutore,  acquisendo,  oltre   ai   dati   identificativi,
informazioni circa il conferimento dei poteri di rappresentanza. 
  4. L'identificazione va effettuata in  presenza  del  cliente,  del
beneficiario ovvero - quando questi siano  soggetti  diversi  da  una
persona fisica - dell'esecutore. Al di  fuori  di  tali  ipotesi,  si
rientra nell'ambito dell'operativita' a distanza di cui all'art. 22.