Allegato 1 Individuazione del titolare effettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera y), punto 2 1. In linea con la previsione dell'Allegato tecnico del decreto, ai fini del presente regolamento, il controllo ricorre, comunque, per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o del diritto di voto nella societa-cliente. Nell'ipotesi in cui piu' soggetti non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della societa-cliente, o una percentuale dei diritti di voto, nella societa', superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. Il titolare effettivo puo' rinvenirsi in uno o piu' soggetti preposti all'amministrazione della societa', in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui sopra. 2. Non si rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell'adeguata verifica semplificata ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 3, e dell'articolo 26 del decreto. Le imprese e gli intermediari assicurativi possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tale caso, infatti, non sarebbe necessario individuare il titolare effettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y). In tale ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante. 3. Qualora il cliente sia una societa' fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 (1) si procede come segue: a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti: la fiduciaria/cliente sara' tenuta, ai sensi dell'articolo 21 del decreto, a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate, di cui sia a conoscenza, sui fiducianti, quali titolari effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y), punto 1, del rapporto o dell'operazione; ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2; b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2 della fiduciaria, secondo le norme relative alle societa'. 4. Per le fondazioni e i trust, il titolare effettivo va, cumulativamente, individuato: a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25%, o piu', del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano gia' stati individuati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale e' istituita o agisce la fondazione o il trust; b) nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o piu' del patrimonio della fondazione o del trust; c) se diverso, in ciascun trustee del trust, se non gia' identificato. 5. Quando il cliente e' un'organizzazione non profit, si applica quanto previsto al precedente paragrafo 4, lettere a) e b). 6. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti, il titolare effettivo va individuato: a) nei soggetti che detengono una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione; b) e - se diversi - nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione (e successive modifiche e integrazioni), ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di voti, all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione, per una percentuale superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione. In tutti i casi sopradescritti, se uno o piu' dei soggetti, individuati in base ai predetti criteri, non e' una persona fisica, il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto su detto soggetto. Il titolare effettivo puo' rinvenirsi in uno o piu' soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando, con riferimento al cliente, non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b). (1) Le previsioni del presente paragrafo non si applicano alle societa' fiduciarie iscritte, ai sensi dell'articolo 199, comma 2 TUF, nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB, a meno che il destinatario ritenga di non poter applicare le misure semplificate di adeguata verifica di cui al Capo II, Sezione III.