(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Individuazione del titolare effettivo di cui all'articolo 2, comma 1,
                         lettera y), punto 2 
 
    1. In linea con la previsione dell'Allegato tecnico del  decreto,
ai fini del presente regolamento, il controllo ricorre, comunque, per
tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto
o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale  sociale
o del diritto di voto nella societa-cliente. Nell'ipotesi in cui piu'
soggetti  non  persone  fisiche  controllino  una  partecipazione  al
capitale della societa-cliente, o  una  percentuale  dei  diritti  di
voto, nella societa', superiore  al  25%,  il  predetto  criterio  di
individuazione del titolare effettivo del cliente trova  applicazione
con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. 
    Il titolare effettivo puo' rinvenirsi  in  uno  o  piu'  soggetti
preposti  all'amministrazione  della  societa',   in   considerazione
dell'eventuale  influenza  da  questi  esercitata   sulle   decisioni
riservate ai soci,  con  riguardo,  in  particolare,  alle  decisioni
relative alla nomina degli amministratori.  Tale  circostanza  assume
precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle  condizioni  di  cui
sopra. 
    2.  Non  si  rende  necessaria  l'individuazione   del   titolare
effettivo per  i  soggetti  che  beneficiano  dell'adeguata  verifica
semplificata ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 3, e  dell'articolo
26 del decreto. 
    Le imprese e gli intermediari assicurativi possono astenersi  dal
proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo  la
catena  di  controllo,  individuino  come  controllante  un  soggetto
diverso  da  una  persona  fisica  che,  se  fosse  cliente,  sarebbe
sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tale caso,
infatti, non sarebbe necessario individuare il titolare effettivo  di
cui all'articolo 2, comma 1, lett. y). In  tale  ipotesi,  va  tenuta
evidenza di tale soggetto come controllante. 
    3. Qualora il cliente sia una societa'  fiduciaria  di  cui  alla
legge 23 novembre 1939 n. 1966  (1) si procede come segue: 
      a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti: 
        la fiduciaria/cliente sara' tenuta, ai sensi dell'articolo 21
del decreto, a fornire per iscritto tutte le informazioni  necessarie
ed aggiornate,  di  cui  sia  a  conoscenza,  sui  fiducianti,  quali
titolari effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y), punto 1,
del rapporto o dell'operazione; 
        ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche,
vanno identificati e verificati i dati del titolare  o  dei  titolari
effettivi, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2; 
      b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto  proprio,  vanno
identificati  e  verificati  i  dati  del  titolare  o  dei  titolari
effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lett.  y),  punto  2  della
fiduciaria, secondo le norme relative alle societa'. 
    4. Per le  fondazioni  e  i  trust,  il  titolare  effettivo  va,
cumulativamente, individuato: 
      a) nelle persone fisiche beneficiarie  del  25%,  o  piu',  del
patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari
siano gia' stati individuati; viceversa, qualora  i  beneficiari  non
risultino ancora determinati, nella  categoria  di  persone  nel  cui
interesse principale e' istituita o agisce la fondazione o il trust; 
      b) nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo,
anche di fatto, sul 25% o piu' del patrimonio della fondazione o  del
trust; 
      c) se diverso, in  ciascun  trustee  del  trust,  se  non  gia'
identificato. 
    5. Quando il cliente e' un'organizzazione non profit, si  applica
quanto previsto al precedente paragrafo 4, lettere a) e b). 
    6. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi  precedenti,
il titolare effettivo va individuato: 
      a) nei soggetti che detengono una quota superiore  al  25%  del
fondo o patrimonio dell'organizzazione; 
      b) e - se diversi - nei soggetti che, in  forza  del  contratto
costitutivo   dell'organizzazione   (e   successive    modifiche    e
integrazioni), ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari  di
voti, all'interno dell'organo  decisionale  dell'organizzazione,  per
una percentuale superiore al  25%  o  del  diritto  di  esprimere  la
maggioranza dei preposti all'amministrazione. 
    In tutti i casi sopradescritti,  se  uno  o  piu'  dei  soggetti,
individuati in base ai predetti criteri, non e' una  persona  fisica,
il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle  persone
fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il  controllo
diretto o indiretto su detto soggetto. 
    Il titolare effettivo puo' rinvenirsi  in  uno  o  piu'  soggetti
preposti  all'amministrazione,   in   considerazione   dell'eventuale
influenza  da  questi  esercitata  sulle   decisioni   riservate   ai
partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in  particolare,  alle
decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione. Tale
valutazione  assume  precipuo  rilievo  quando,  con  riferimento  al
cliente, non ricorrano le condizioni di cui alle  precedenti  lettere
a) e b). 

(1) Le previsioni  del  presente  paragrafo  non  si  applicano  alle
    societa' fiduciarie iscritte, ai sensi dell'articolo 199, comma 2
    TUF, nella sezione separata dell'albo  di  cui  all'articolo  106
    TUB, a meno che il destinatario ritenga di non poter applicare le
    misure semplificate di adeguata  verifica  di  cui  al  Capo  II,
    Sezione III.