IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con il quale e' stato nominato Ministro della giustizia l'On. Andrea Orlando; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Giustizia l'On.le Enrico COSTA e il Dott. Cosimo Maria FERRI; Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato Dott. Cosimo Maria FERRI; Decreta: Art. 1 Il Sottosegretario di Stato Dott. Cosimo Maria FERRI, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, e' delegato a rispondere, per le materie di competenza, alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari, nonche' ad intervenire presso le Camere e relative Commissioni, per il compimento di attivita' richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.