Art. 2. 1. Subordinatamente alla messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'occorrente provvista finanziaria annuale, e' disposta l'erogazione dei contributi risultanti dai piani di cui all'articolo 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, secondo quanto specificato in calce ai piani medesimi; ciascuna rata sara' posta a disposizione dei beneficiari entro il 31 luglio di ciascun anno. 2. All'erogazione dei rimborsi si procedera' secondo le modalita' indicate dai soggetti abilitati alla riscossione, sussistendone le condizioni di legge. 3. Gli Uffici sospendono il pagamento del contributo spettante a titolo di rimborso per le spese elettorali e di cofinanziamento per l'anno in corso ai partiti e movimenti politici che, in base a quanto comunicato alla Camera dalla Commissione, risultino inottemperanti all'obbligo di presentazione del rendiconto di esercizio e dei relativi allegati previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012. La sospensione e' revocata in caso di regolarizzazione entro e non oltre il termine del 31 ottobre di ogni anno previsto dal comma 8 del medesimo articolo. 4. Gli Uffici sospendono il pagamento nella misura di un terzo del contributo spettante a titolo di rimborso per le spese elettorali e di cofinanziamento per l'anno in corso ai partiti e movimenti politici che, in base a quanto comunicato alla Camera dalla Commissione, risultino inottemperanti all'obbligo di pubblicazione nel sito internet del rendiconto e dei relativi allegati previsti dall'articolo 9, comma 20, della legge 6 luglio 2012, n. 96. La sospensione e' revocata in caso di regolarizzazione entro e non oltre il termine del 31 ottobre di ogni anno previsto dal comma 8 del medesimo articolo.