(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1. Subordinatamente  alla  messa  a  disposizione  da  parte  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  dell'occorrente  provvista
finanziaria  annuale,  e'  disposta   l'erogazione   dei   contributi
risultanti dai piani di cui all'articolo 1 a favore dei  movimenti  e
partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi degli  articoli
3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, secondo quanto specificato in
calce ai piani medesimi; ciascuna rata sara' posta a disposizione dei
beneficiari entro il 31 luglio di ciascun anno. 
    2. All'erogazione dei rimborsi si procedera' secondo le modalita'
indicate dai soggetti abilitati alla  riscossione,  sussistendone  le
condizioni di legge. 
    3. Gli Uffici sospendono il pagamento del contributo spettante  a
titolo di rimborso per le spese elettorali e di  cofinanziamento  per
l'anno in corso ai partiti e movimenti politici che, in base a quanto
comunicato alla Camera dalla  Commissione,  risultino  inottemperanti
all'obbligo di  presentazione  del  rendiconto  di  esercizio  e  dei
relativi allegati previsti dall'articolo 9, comma 4,  della  legge  6
luglio 2012. La sospensione e' revocata in caso  di  regolarizzazione
entro e non oltre il termine del 31 ottobre di ogni anno previsto dal
comma 8 del medesimo articolo. 
    4. Gli Uffici sospendono il pagamento nella misura  di  un  terzo
del contributo spettante a titolo di rimborso per le spese elettorali
e di cofinanziamento per l'anno  in  corso  ai  partiti  e  movimenti
politici  che,  in  base  a  quanto  comunicato  alla  Camera   dalla
Commissione, risultino inottemperanti  all'obbligo  di  pubblicazione
nel sito internet del rendiconto e  dei  relativi  allegati  previsti
dall'articolo 9, comma 20, della legge  6  luglio  2012,  n.  96.  La
sospensione e' revocata in caso di regolarizzazione entro e non oltre
il termine del 31 ottobre di ogni  anno  previsto  dal  comma  8  del
medesimo articolo.