IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'articolo 2, comma 1, n.  11),  che,  a  seguito  della
modifica  apportata  dal  decreto  legge  16  maggio  2008,  n.   85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,
istituisce il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto il decreto legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244» che,  all'articolo  1,  comma  5,  dispone  il
trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita'  e  della
ricerca, con  le  inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di
personale, al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia  di
accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'articolo 3, comma
1, lettera a) e l'articolo 4, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo  al
«Riordino della disciplina in materia sanitaria» e,  in  particolare,
l'articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione  del  personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene  in
sede  ospedaliera,  ovvero  presso  altre  strutture   del   Servizio
sanitario nazionale e istituzioni private  accreditate  e  l'articolo
6-ter, che dispone che, entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno,  il
Ministro  della  salute,  sentiti  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  la  Federazione  nazionale  degli  Ordini  dei   medici
chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi  professionali
interessati,  determina  il  fabbisogno  per  il  Servizio  sanitario
nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine, tra gli altri,  al
personale sanitario infermieristico, socio-sanitario, tecnico e della
riabilitazione, ai fini della programmazione, da parte  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, degli  accessi  ai
corsi di diploma di laurea e ai corsi di diploma universitario; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270,  afferente
alle «Modifiche al Regolamento recante norme in materia di  autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509»; 
  Visto il decreto interministeriale  19  febbraio  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009,  n.119,  attinente  alla
«Determinazione delle classi dei corsi di laurea per  le  professioni
sanitarie, ai sensi del decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.
270»; 
  Visto l'articolo 39, comma 5, del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero», come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30
luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge
14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 novembre 2004, n. 271; 
  Visto l'articolo 46, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante  «Regolamento  recante
norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286», come modificato dall'articolo 42,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; 
  Viste le disposizioni interministeriali in data 24 marzo  2014  con
le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli  studenti
stranieri ai corsi universitari per l'a.a. 2014-2015; 
  Visto il contingente riservato agli studenti stranieri  per  l'anno
accademico 2014-2015, previsto dalle predette disposizioni; 
  Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n.  85,  concernente
"Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e
laurea magistrale a ciclo unico  ad  accesso  programmato  a  livello
nazionale  per  l'anno  accademico  2014-2015  e,   in   particolare,
l'articolo 7; 
  Vista la  rilevazione  relativa  al  fabbisogno  delle  professioni
sanitarie per l'anno accademico  2014-2015  che  il  Ministero  della
Salute  ha  effettuato  ai  sensi   dell'art.   6-ter   del   decreto
legislativo. n. 502/1992,  trasmessa  dallo  stesso  Ministero  della
salute in data 15 maggio 2014 alla Conferenza per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni  e  le  province  autonome  in  vista  dell'Accordo
formale; 
  Tenuto conto che al riguardo la Conferenza per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome ha reso il previsto  Accordo
formale in data 12 giugno 2014; 
  Considerata la  necessita'  di  emanare  il  presente  decreto  per
consentire la pubblicazione del bando di concorso  di  ammissione  ai
corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli Atenei nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma  1,  della  richiamata
legge n. 264 del 1999; 
  Visto il potenziale formativo cosi' come  deliberato  dagli  Atenei
con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264 del 1999; 
  Valutata  la  necessita'  di  contemperare  quanto  piu'  possibile
l'offerta   formativa   delle   universita'   con    il    fabbisogno
professionale; 
  Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione  del
sistema  universitario   e   della   ricerca,   reso   con   delibera
presidenziale n. 11 del 27 giugno 2014; 
  Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di  cui
all'art.3, comma 1, lettera a) della legge n. 264 del 1999; 
  Ritenuto, alla luce delle risultanze della predetta istruttoria, di
accogliere per ogni singola professione l'offerta formativa  definita
dalle universita', qualora risulti a livello nazionale  inferiore  al
fabbisogno professionale e di ridurre, altresi',  la  stessa  offerta
qualora  risulti  superiore  al  fabbisogno  nazionale,   anche   con
riferimento agli sbocchi occupazionali di ogni singola professione. 
  Ritenuto di definire la  programmazione  anche  con  riguardo  alle
esigenze delle regioni e delle province autonome sul  cui  territorio
non sono attivati i corsi di laurea; 
  Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico  2014-2015
il numero dei posti disponibili a livello nazionale per  l'ammissione
ai corsi di laurea delle  professioni  sanitarie  e  di  disporre  la
ripartizione degli stessi fra le universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno accademico 2014-2015, il numero dei posti disponibili
a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea  delle
professioni sanitarie degli  studenti  comunitari  e  non  comunitari
residenti in  Italia  di  cui  all'articolo  39  del  citato  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.  286  e'  definito,  come  di  seguito
indicato per ciascuna classe  di  afferenza  e  tipologia  di  corso,
secondo  la  ripartizione  di   cui   alle   tabelle   allegate   che
costituiscono parte integrante del presente decreto. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Agli studenti stranieri residenti all'estero  sono  destinati  i
posti secondo la  riserva  contenuta  nel  contingente  di  cui  alle
disposizioni interministeriali del 24 marzo 2014 citate in premessa.