Art. 2 1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto. 2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni del 24 marzo 2014. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2014 Il Ministro: Giannini