Art. 2 
 
  1.  Ciascuna  universita'  dispone  l'ammissione   degli   studenti
comunitari  e  non  comunitari  residenti  in  Italia  in  base  alla
graduatoria  di  merito   secondo   quanto   previsto   dal   decreto
ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 citato in  premessa,  nei  limiti
dei corrispondenti posti di cui alle  tabelle  allegate  al  presente
decreto. 
  2. Ciascuna universita' dispone  l'ammissione  degli  studenti  non
comunitari residenti all'estero in base ad  apposita  graduatoria  di
merito nel limite del contingente ad essi  riservato  definito  nelle
ricordate disposizioni del 24 marzo 2014. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° luglio 2014 
    
    
 
                                                Il Ministro: Giannini