Art. 3 Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta 1. Entro il 31 dicembre 2014 e' predisposto il Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino «all'inglese», l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto Carolino, con l'obiettivo di restituirlo (( alla sua esclusiva destinazione )) culturale, educativa e museale. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, un commissario straordinario. Il commissario e' nominato tra esperti di comprovata competenza provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014. 2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta e delle altre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito, il commissario di cui al comma 1, consegnatario unico dell'intero complesso, svolge i seguenti compiti: a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo scopo di verificare la compatibilita' delle attivita' svolte con la destinazione culturale, educativa e museale del sito; b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento di tutte le attivita' in essere negli spazi del complesso della Reggia al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1; c) gestisce gli spazi comuni del complesso della Reggia, monitorandone l'uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a); d) predispone entro il 31 dicembre 2014, d'intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero della difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia (( alla loro esclusiva destinazione )) culturale, educativa e museale, (( stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale delle attivita' svolte negli spazi del complesso e definendo la destinazione d'uso degli spazi medesimi. )) A tal fine si avvale anche dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura» (( di cui all'art. 2, )) comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Progetto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e' definito il compenso del commissario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e ne sono ulteriormente specificati i compiti nell'ambito di quelli indicati al comma 2. All'onere derivante dal presente comma si provvede, (( nel limite )) di 50.000 euro (( per l'anno 2014, )) ai sensi dell'art. 17.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2013, n. 196: "Art. 2. Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile (Omissis). 5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali e' istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di eta'. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di accesso al Fondo di cui al presente comma.". Si riporta il testo dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.: "Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese. 4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".